Fonte: Comunicato Stampa Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria
Cosenza 31 agosto 2017 Prot. n. 63/
In Italia ed in particolare in Calabria il 2017 sarà ricordato negli annali come anno Horribilis per quanto riguarda la siccità e gli incendi. I due fenomeni sono inesorabilmente uniti in quanto l’arsura della vegetazione legata all’imperizia ed alla mano criminale dell’uomo hanno provocato la catastrofe ambientale rappresentata dalle migliaia di ettari date alle fiamme su tutto il territorio calabrese. Gli incendi hanno interessato vaste aree dell’Aspromonte, delle Serre, della Sila e non hanno risparmiato neanche il Pollino. Non solo i boschi sono stati oggetto dei piromani ma anche aree a ridosso dei centri abitati, delle autostrade, interessando uliveti secolari, varie colture arboree e erbacee ed aree in prossimità del litorale. È chiaro ed è evidente che dietro la mano vile del piromane non vi possa essere un’unica regia criminale, ciò richiederebbe un coinvolgimento ed un’organizzazione di tipo capillare degna di un film di 007. Gli addetti ai lavori sanno che le aree percorse dagli incendi sono soggette alla legge quadro dello Stato italiano n. 353/2000 che al suo articolo 10 riporta i divieti, le prescrizioni e le sanzioni. È opportuno soffermarsi su quanto recita l’articolo 10 perché chiarisce molti aspetti relativi al danno che il possessore di una superficie boscata subisce nel momento in cui un piromane decide di incendiare un terreno:
- per almeno quindici anni il terreno non potrà avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio;
- pena la nullità dell’atto, per quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il precedente vincolo nelle compravendite con conseguente diminuzione del valore dell’immobile;
- nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione, di strutture e infrastrutture, finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- per dieci anni sono vietati, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate, il pascolo e la caccia;
- per cinque anni sono vietate, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
È chiaro quindi che oltre al danno ambientale, che subisce l’intera collettività, un incendio crea un danno diretto al possessore del terreno causato dalla perdita di valore della massa legnosa asportabile e soprattutto crea un danno indiretto causato dai vincoli a cui il terreno è assoggettato dalla legge quadro. Si può andare in deroga alla legge quadro ma solo per quanto riguarda il rimboschimento e gli interventi di ingegneria naturalistica che di fatto mirano, in aree di tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici ed in casi di documentate situazioni di dissesto idrogeologico, a ricostituire quanto l’incendio ha distrutto salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente per le AA.PP. e dalla Regione per le altre aree. È fantasiosa se non per gli amanti del complottismo, la polemica riportata su alcune testate on-line che vedono le proroghe concesse ai bandi sulla Misura 8 del PSR 2014/2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” e il bando stesso, come un elemento per l’istigazione al delinquere da parte dell’amministrazione regionale.
I beneficiari di queste misure sono i possessori di superfici forestali che sono coloro i quali, unitamente alla collettività, da un incendio forestale hanno solo da perdere. Infatti, come gli addetti ai lavori sanno, un bando non può andare oltre la legge e la legge è quella quadro che impone tutti i vincoli elencati. In questo caso oltre al danno la beffa in quanto per come sopra evidenziato, il possessore di una superficie forestale oltre al danno diretto, legato alla perdita qualitativa e quantitativa della massa legnosa asportabile, al danno indiretto legato ai vincoli a cui viene sottoposto il terreno, avrà anche la perdita di un’opportunità legata all’impossibilità di usufruire dei benefici ed opportunità legate alla Misura 8 del PSR 2014/2020, che magari avrebbero consentito, sfruttando gli interventi di “prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali” (8.3.1) o quelli per accrescere la resilienza ambientale degli ecosistemi forestali (8.5.1), di prevenire i futuri danni ambientali causati da futuri incendi.
È utile evidenziare inoltre alcuni punti inequivocabili del bando e comuni a tutte le misure:
- Tutti gli interventi possono essere attivati sia da beneficiari pubblici che da beneficiari privati con la differenza che per i soggetti pubblici (tranne per la 8.6.1) la percentuale di sostegno pubblico è del 100% e per i soggetti privati invece la percentuale di sostegno pubblico varia da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, quindi prevedendo una compartecipazione della spesa per i privati. Percentuale di quota pubblica diminuita rispetto alla vecchia programmazione del PSR 2007-2014 quando gli stessi interventi “forestali” erano previsti nelle misure 226, 227,ecc.
- I bandi impongono di fornire tutta la “Documentazione dalla quale si evinca che la superficie oggetto dell’intervento è compatibile con il vincolo di non intervento previsto dalla normativa vigente in materia di incendi”.
- In tema di protezione e salvaguardia delle aree percorse dal fuoco, anche se la stessa legge quadro n. 353/2000 obbliga i Comuni a realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco per la concreta applicazione dei vincoli e dei divieti, la misura 8 va oltre in quanto anche se le aree incendiate non sono state ancora inserite nell’apposito catasto, i tecnici progettisti, in base alla documentazione obbligatoria prevista dal bando, devono asseverare lo stato di fatto e quindi un area percorsa da incendi anche se non censita nel catasto comunale non può essere oggetto di intervento per il periodo stabilito per legge.
- Per accedere alle risorse della misura 8 è condizione necessaria, per come previsto dalla Legge Forestale Regionale per i beneficiari pubblici e privati, possedere il Piano di Gestione Forestale o aver avviato l’iter di realizzazione dello stesso e adottarlo prima della conclusione degli investimenti. Di fatto per la prima volta in Calabria, nelle altre Regioni è avvenuta già nelle scorse Programmazioni di Sviluppo Rurale, si incentivano i proprietari forestali a dotarsi del Piano di Gestione Forestale obbligatorio per gli Enti Pubblici già dal regio decreto del 1923 ed esteso anche ai privati dalla legge regionale del 2012.
- Tali bandi prevedono incentivi per la realizzazione di investimenti e non contributi a superficie; quindi sarà necessario realizzare gli interventi progettati e approvati, pagarli (anche l’IVA), collaudarli e solo dopo si potrà ricevere la percentuale di quota pubblica prevista.
- In tutti gli interventi, in base ai criteri di selezione, viene data priorità alla Pianificazione Forestale ed alle certificazioni ispirate alla gestione forestale sostenibile.
- Limitatamente l’intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate”, l’obbiettivo principale è quello di aumentare la superficie boscata, infatti finanzia interventi di impianto di nuovi boschi in aree non agricole; per i non addetti ai lavori l’imboschimento riguarda la creazione di nuovi boschi in aree in cui il bosco non è mai esistito come i terreni agricoli abbandonati e le aree incolte. Ripetiamo, si parla di Imboschimento e NON di Rimboschimento, una precisazione che non è solo accademica, ma è molto significativa poiché la misura in questione non finanzia interventi su aree boscate danneggiate rispettando quindi la legge 353 del 2000.
La scrivente Federazione con il presente comunicato intende quindi fare chiarezza sul Bando della Misura 8, in maniera da dare elementi oggettivi “ai non addetti ai lavori” per comprendere le reali potenzialità di questo bando ed il grande contributo che può dare e darà alla Gestione Forestale Sostenibile dell’immenso patrimonio silvopastorale calabrese.
Quali sono quindi i vantaggi derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati dalla misura in questione e in che modo si legano al discorso incendi?
In primis, con la pulizia del sottobosco e con l’eliminazione delle piante naturalmente destinate alla morte si toglie biomassa che favorirebbe l’espandersi del fuoco in caso di incendio: in pratica, si toglie necromassa alle fiamme in caso di incendio, e si favorisce l’intervento degli operatori. Infatti gli operatori AIB se non trovano ramaglie ed alberi a terra, riescono ad impostare più efficaci interventi di contenimento delle fiamme e, nella maggior parte dei casi, a fermare l’incendio. Anche il ripristino delle piste forestali (strade in terra battuta presenti in bosco) assume una funzione essenziale per il controllo e per gli interventi degli operatori AIB, in quanto permette alle squadre antincendio che, come abbiamo visto, agiscono anche con pick up dotati di sistema antincendio, di raggiungere velocemente le aree interessate e di intervenire in poco tempo, cosa essenziale poiché se si interviene nei primi minuti è molto più alta la probabilità di estinguere le fiamme prontamente. Tali piste possono essere dotate di sitemi di controllo ed individuazione dei fumi che possono offrire un valido contributo alla risoluzione degli incendi attraverso l’allarme precoce.
Tali sistemi di rilevamento sono stati sperimentati proprio in Calabria, nell’ambito del progetto ALPI (progetto cofinanziato sui fondi POR FESR Calabria 2007/13 come sviluppo del progetto MIUR 7979), la programmazione attuale, nell’ambito della misura 8, consente quindi di applicare su campo quanto sperimentato in precedenza (tutto ciò dimostra la logica degli investimenti dei fondi comunitari a tutela del territorio e del paesaggio). In sintesi, si è prima finanziata la sperimentazione e poi, con l’attuale programmazione, si intende finanziare le aziende o gli enti che vogliano dotarsi di tali sistemi per la lotta contro gli incendi.
Inoltre la misura 8 finanzia anche la realizzazione di fasce antincendio e parafuoco, che evitano fisicamente che l’incendio si propaghi. Si pensi all’incendio del Comune di Rose: il fuoco ha attraversato diverse strade asfaltate ed ha percorso migliaia di metri indisturbato verso la montagna poiché trovava sempre qualche pianta da bruciare lungo il suo tragitto. Una semplice fascia parafuoco, forse anche esteticamente non bella, consente di fermare le fiamme o, per lo meno, di combatterle più facilmente poiché il fuoco è costretto ad essere “radente” e non a muoversi a diversi metri da terra spostandosi di pianta in pianta, cosa che si è invece realizzata a Rose ed in gran parte dei boschi interessati da incendi.
Sorge infine una legittima domanda: perché si vuole bloccare la misura 8 se la stessa permette di mettere in sicurezza il territorio e di ridurre il rischio incendi e favorisce una migliore difesa idrogeologica del territorio? Perché si vuole bloccare la misura 8 se la stessa favorisce e finanzia la realizzazione dei Piani di Gestione Forestale sia per il pubblico che per i privati? Perché si vuole bloccare la misura 8 se favorisce ed incentiva la Pianificazione Forestale anche per i proprietari non obbligati per legge, le filiere e le certificazioni forestali ispirate alla gestione forestale sostenibile? Perché si vuole bloccare la misura 8 se favorisce interventi per la prevenzione degli incendi boschivi? Perché si vuole bloccare la misura 8 se applica e concretizza i vincoli previsti per legge nelle aree percorse dal fuoco?
Il Presidente della Federazione Dott. Agr. Francesco Scalfaro