a cura dell’ Avv. Giovanni Borrelli/
Il desiderio di genitorialità manifestato dalle coppie omosessuali, se é apprezzabile sotto il profilo della disponibilità a donare amore ed affetto ad un bambino, non può dal punto di vista giuridico, qualificarsi come diritto, essendo semmai individuabile solo come lodevole aspirazione. Sussiste, difatti, di riscontro a tale forte richiesta di formalizzazione giuridica, l’inviolabilità del diritto sacrosanto personalissimo soggettivo assoluto, di chi nasce, di iniziare il proprio corso di vita in una famiglia naturale composta da due genitori di sesso diverso, un padre ed una madre.
È notorio che con la nascita si acquisisce, per legge, la capacità giuridica di essere titolari di diritti e doveri e quindi del diritto di potersi inserire, non avendo ovviamente espresso alcuna volontà, in una famiglia naturale ( art. 2 e 29 della Costituzione ), per cui violare tale imperativo categorico significa infrangere le norme fondamentali dei “Diritti dell’Uomo“. A corollario poi di tale precisazione giuridica che il Parlamento non potrà disattendere, essendo peraltro la eventuale legge sottoposta alla firma del Capo dello Stato, possono aggiungersi anche le forti critiche avanzate da sociologi e psichiatri per i quali la doppia genitorialità è richiesta, proprio a protezione della salute psichica per lo sviluppo normale del minore, onde evitare futuri disturbi di identità. Si accontentino, allora le coppie omosessuali del legittimo riconoscimento delle loro convivenze, perché se vorranno donare il loro amore ai bambini, potranno farlo egualmente anche senza le adozioni.