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	<title>Diritto &#8211; Il Parlamentare</title>
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	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
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		<title>Nicola Gasparro: Corso di Formazione su &#8220;Responsabilita’ Professionale delle Ostetriche&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 20:16:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[a cura della REDAZIONE/ L&#8217;Avvocato Nicola Gasparro è stato il Responsabile Scientifico e Docente/Relatore del Corso di Formazione organizzato dal Collegio delle Ostetriche della Provincia di Lecce che si è svolto dal 27 al 28 ottobre a san Cesario  di Lecce presso la Sala Attico del Comune. NICOLA GASPARRO: L&#8217;OSTETRICA, COMPITI E RESPONSABILITA&#8217; L’Ostetrica, storicamente “ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_11677" aria-describedby="caption-attachment-11677" style="width: 900px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/nicola-gasparro-4.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-11677" alt="nicola-gasparro-4" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/nicola-gasparro-4.jpg" width="900" height="635" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/nicola-gasparro-4.jpg 900w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/nicola-gasparro-4-300x211.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/nicola-gasparro-4-382x270.jpg 382w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a><figcaption id="caption-attachment-11677" class="wp-caption-text">Professore Nicola Gasparro</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;">a cura della REDAZIONE/</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Avvocato Nicola Gasparro</strong> è stato il Responsabile Scientifico e Docente/Relatore del Corso di Formazione organizzato dal Collegio delle Ostetriche della Provincia di Lecce che si è svolto dal 27 al 28 ottobre a san Cesario  di Lecce presso la Sala Attico del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NICOLA GASPARRO: L&#8217;OSTETRICA, COMPITI E RESPONSABILITA&#8217;</strong><br />
L’Ostetrica, storicamente “ levatrice”: una donna a cui un tempo veniva attribuito il compito, in via esclusiva, di aiutare e sostenere le altre donne nel delicato momento del parto. Tutto ciò, finché l’arte dell’Ostetricia non è divenuta ( in tempi a noi più vicini) oggetto di interventi legislativi che ne hanno cristallizzato le mansioni in compiti e responsabilità ben definite analoghe a quelle degli altri operatori professionali e distinguibili in responsabilità disciplinare – penale – civile i cui elementi costitutivi si concretizzano nei classici elementi della negligenza, imprudenza e imperizia.</p>
<p><b> </b></p>
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		<title>La ricchezza italiana consegnata a Google 18 ottobre 2013</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 15:13:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Roberto Ormanni Direttore de Il Parlamentare e Golem Informazione.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto Ormanni Direttore de Il Parlamentare e Golem Informazione.</p>
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		<title>Il diversivo del processo anticipato 12 luglio 2013</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 18:32:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Governo delle grandi operette &#8211; a cura di Roberto Ormanni]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo delle grandi operette &#8211; a cura di Roberto Ormanni</p>
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		<title>Femminicidio e Tortura: l’inganno delle etichette. Parola all&#8217;esperto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 16:32:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[I proponenti di due DDL che vorrebbero introdurre i nuovi reati dimenticano che esistono già le aggravanti dell’omicidio che consentono di contemplare i casi specifici. Le incongruenze della propaganda. L’art. 613 del codice penale (stato di incapacità procurato mediante violenza) è, in questo momento, uno dei più frequentati in Parlamento. Al Senato, infatti, sono “in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_6027" aria-describedby="caption-attachment-6027" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="femminicidio-ilparlamentare" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare.jpg"><img decoding="async" class=" wp-image-6027 " title="femminicidio-ilparlamentare" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare.jpg" alt="Femminicidio e Tortura" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare.jpg 600w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare-480x268.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare-469x262.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/femminicidio-ilparlamentare-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-6027" class="wp-caption-text">Femminicidio e Tortura</figcaption></figure>
<p>I proponenti di due <strong>DDL</strong> che vorrebbero introdurre i nuovi reati dimenticano che esistono già le aggravanti dell’omicidio che consentono di contemplare i casi specifici. Le incongruenze della propaganda.</p>
<p><strong>L’art. 613 del codice penale</strong> (stato di incapacità procurato mediante violenza) è, in questo momento, uno dei più frequentati in Parlamento. Al Senato, infatti, sono “in cottura” due distinti disegni di legge che si propongono di fare seguito alla norma predetta, aggiungendo un inevitabile art. 613 bis.<br />
Il primo (d&#8217;iniziativa dei senatori Mussolini, Repetti, Alberti Casellati, Pelino, Bonfrisco, Chiavaroli, Longo, D’Alì, Scoma, De Siano, Marin, Piccoli, Floris, D’Anna, Milo, D’Ambrosio Lettieri, Bruni, Liuzzi, Torrisi, Razzi, Caliendo, Giro, Carraro, Viceconte, Cassano, Bruno, Aiello, Piccinelli, Galimberti, Mandelli, Caridi, Rizzotti e Bernini), ha ad oggetto “Introduzione del reato di femminicidio”.<br />
Il secondo (d&#8217;iniziativa dei senatori Casson, Amati, Chiti, Cirrinnà, Cucca, De Monte, Dirindin, Favero, Fedeli, Filippi, Ginetti, Granajola, Guerra, Lo Giudice, Paglieri, Pegorere, Pezzopane, Pinotti, Puglisi, Puppato, Spilabotte, Vaccari, Barani e Palermo), si propone di introdurre nell’ordinamento italiano il delitto di tortura.<br />
Nonostante “l’accostamento numerico”, ci sembra di poter dire si tratti di due iniziative di spessore e natura non comparabili.<br />
Procediamo con ordine.<br />
L’art 1 del primo disegno di legge recita (allo stato): &lt;<em>Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III del codice penale, dopo l&#8217;articolo 613 è inserito il seguente:<br />
“Art. 613-bis. &#8211; (Reato di femminicidio). &#8212; La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610, 612, 612-bis e 613, commessi a danno di donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà”&gt;&gt;.<br />
</em>L’art. 1 del secondo disegno di legge è (a tutt’oggi) così concepito:<em> Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l&#8217;articolo 613 è aggiunto il seguente:<br />
“”Art. 613-bis. &#8212; (Tortura). Chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all&#8217;obbligo giuridico di impedirne il compimento.<br />
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell&#8217;esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.<br />
La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima”&gt;&gt;<br />
</em><br />
<strong>La prima (nuova) fattispecie criminosa esordisce addirittura con un neologismo</strong><strong>. Così, accanto al parricidio (artt. 576-577), all’uxoricidio ed al fratricidio (art. 577 comma secondo), all’infanticidio (art. 578),</strong> <strong>all’omicidio del consenziente (art. 579), all’omicidio preterintenzionale (art 584) e all’omicidio colposo (art. 589), alla morte come conseguenza di altro delitto (art. 586), dovremmo annoverare “l’omicidio di genere”, appunto il femminicidio.<br />
</strong>Qualche questione si pone immediatamente.</p>
<p><strong><em>Quid juris</em> se la vittima è la sorella dell’imputato </strong>(sorellicidio, forse meglio che soricidio, che sembrerebbe l’uccisione di un topo)?<br />
<strong>Per il secondo comma dell’art 577, in tal caso, la pena è della reclusione da 24 a 30 anni; ma, poiché la sorella è – in genere – una donna, in base alla normativa che si vorrebbe introdurre, la pena dovrebbe essere aumentata da un terzo fino alla metà. Ma su quale pena si dovrebbe calcolare l’aumento: su quella –oggi- prevista per l’omicidio semplice (art. 575, non inferiore a 21 anni), ovvero sulla pena (già aumentata) di cui al ricordato secondo comma dell’art. 577?<br />
</strong>Nel primo caso, si avrebbe una pena da 28 anni a 31 anni e 6 mesi; nel secondo, da 32 a 45 anni. Ma, nella prima ipotesi, la sanzione sarebbe, grosso modo, coincidente con quella oggi prevista; nella seconda, contrasterebbe col massimo edittale previsto dall’art. 23 cod. pen. e sforerebbe di oltre 10 anni le eccezioni specificamente contemplate dal codice (es. art. 630 comma secondo); senza contare che una pena di 45 anni è un ergastolo “di fatto”, cioè una pena perpetua, che risulterebbe introdotta surrettiziamente, senza chiamarla col suo nome.<br />
Non è l’unica incongruenza.<br />
<strong><br />
</strong><strong>Come abbiamo appena visto, la pena è aumentata</strong><strong>(da un terzo alla metà), non solo nel caso della uccisione di una donna, ma anche con riferimento –tra gli altri- ai delitti ex artt. 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater, 609 octies (prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo). Ebbene, si tratta dei delitti con riferimento ai quali l’art. 4 della legge 172/2012 ha previsto la pena dell’ergastolo, in caso di omicidio, se la morte è stata determinata in occasione della consumazione dei predetti reati. In tale ipotesi, ovviamente, l’effetto aggravante della nuova e più severa normativa verrebbe a essere completamente assorbito.</strong><strong><br />
I proponenti poi evidentemente “dimenticano” (perché certamente lo sapevano) che il nostro ordinamento penale prevede, per consentire al giudice di operare tra un minimo e un massimo di pena, graduandola sulla gravità concreta del fatto, di spaziare, non solo nei limiti edittali, ma di avvalersi del “gioco” delle circostanze, aggravanti e attenuanti.<br />
Così, oltre alle aggravanti specifiche per l’omicidio (delle quali si è fatto cenno sopra), esistono –come è noto- le aggravanti applicabili a qualsiasi delitto (e tra queste, alcune fanno certamente al caso nostro: avere agito per motivi abietti o futili, avere adoperato sevizie o avere agito con crudeltà, avere abusato dei propri poteri, della propria autorità, di relazioni domestiche, di relazioni di ufficio, di relazioni di coabitazione o di ospitalità; e poi ancora, le qualità personali e lo <em>status</em> della vittima: la così detta minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod.pen.) e, in più, l’avere approfittato di un soggetto minorenne (art. 61 n. 11 ter cod.pen.).<br />
</strong><strong>Ci sembrava che l’armamentario repressivo a disposizione del giudice penale fosse già abbastanza fornito e che non fosse necessario introdurre doppioni, creando confusione, sovrapposizioni, incertezza applicativa.<br />
</strong><strong><br />
Ma vi è di più.<br />
Non sarà forse <em>politically correct</em>, sostenerlo in questo momento storico, ma francamente ci sembra che </strong><strong>affermare, in via generale e astratta, che offendere (nella vita, nell’incolumità, nell’onore ecc.) una donna sia cosa differente che offendere un uomo nei medesimi beni e valori, sia fatto grave e incongruo.</strong><strong> Introdurre la logica delle “quote rosa” nel sistema repressivo penale non ha senso, se si vuole mantenere fermo il principio di eguaglianza dell’art. 3 della Costituzione.</strong></p>
<p>È certo che, accanto all’eguaglianza formale (l’eguaglianza dei diritti), debba essere realizzata l’eguaglianza sostanziale (l’eguaglianza delle possibilità). Per raggiungere tale secondo scopo può essere necessario, a volte, un intervento riequilibratore, che, tenendo conto della situazione di fatto, crei una categoria di cittadini “più eguali” degli altri. È la logica, appunto, della “riserva di <em>chance</em>“ in favore di soggetti svantaggiati in partenza e, tra questi, non è dubbio che, in molti settori, vi siano le donne. Ma deve trattarsi di <em>corpora</em> normativi di contenuto propositivo-propulsivo, non negativo-repressivo, quali sono le norme penali.<br />
<strong>La vita (la libertà ecc.) di un essere umano ha e deve mantenere eguale valore, quale che sia il sesso (o, se si preferisce, il genere) della vittima.<br />
</strong><strong>L’esatto contrario, ci pare, di quanto affermato dalla senatrice Mussolini (<em>“</em></strong><em>Una risposta attesa dalle vittime e dalle loro famiglie, nel pieno rispetto dell’articolo 3 della nostra Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”</em><strong>). Un passaggio che non esiteremmo a definire orwelliano.</strong></p>
<p>Qui non si vuole negare che la violenza (fino alla soppressione fisica), gli atti persecutori, le vessazioni, gli insulti in danno delle donne costituiscano comportamenti decisamente odiosi e, per altro, particolarmente allarmanti, in quanto, per quel che riportano i <em>media,</em> essi sono in pericoloso aumento; si vuol semplicemente affermare, da un lato, il principio che, di fronte alla giustizia (<em>maxime</em> quella penale), siamo e dobbiamo essere tutti eguali, dall’altro, il noto (e negletto) criterio in base al quale <em>entia non sunt multiplicanda sine necessitate</em>, in quanto <strong>la proliferazione di fattispecie incriminatrici, circostanze aggravanti, ipotesi “speciali” di reati (ovvero ipotesi di reati speciali) complica inutilmente il lavoro dell’interprete, fornisce scappatoie al reo, determina incertezze applicative.<br />
</strong><strong><br />
La ragione dell’aumento degli episodi di violenza sulle donne non va ricercata nella scarsa incisività della risposta repressiva (“equamente” inefficace sia per le donne che per gli uomini), va ricercata, probabilmente, nel fatto che gli uomini (alcuni uomini) non tollerano il percorso che le donne (alcune donne) stanno completando verso l’eguaglianza (dei diritti e delle possibilità), l’autonomia e l’autodeterminazione e quindi reagiscono utilizzando quella che è (che fu) la causa prima della loro “superiorità”: la forza muscolare, l’aggressività competitiva, la prestanza fisica.</strong></p>
<p><strong>Come si usa dire oggi, dunque, si tratta di una questione culturale, che, pertanto, andrebbe affrontata con i mezzi (e sopportando i tempi) che simili problematiche comportano, non emanando incongrue norme, apparentemente draconiane.</strong></p>
<p><strong>Ma il discorso non può finire qui: (almeno) altre due considerazioni si impongono.<br />
La prima: </strong><strong>come al solito, di fronte all’acuirsi di fenomeni criminali, la (ahimè) nostra classe politica reagisce inasprendo le pene.</strong><strong> Sarebbe troppo facile, addirittura scontato, richiamare le “grida” manzoniane. Ma un luogo comune non è meno vero, solo perché se ne abusa. </strong><strong>Un’efficace controllo penale presuppone certamente sanzioni adeguatamente severe, ma si realizza, innanzitutto, fornendo a chi è incaricato della attività di accertamento/repressione mezzi sufficienti e validi, che garantiscano incisività e rapidità al sistema.<br />
</strong><strong>La senatrice </strong>Rizzotti, al momento della presentazione del disegno di legge sul femminicidio, ha proclamato: &#8220;<em>Vogliamo tempi certi per le sentenze. Perché bisogna fare giustizia per le vittime e ridare un senso di giustizia alle famiglie delle vittime</em>&#8220;.<br />
Come darle torto!? Ma <strong>la certezza dei tempi (e delle pene) costituisce davvero uno dei <em>desiderata</em> della classe politica? A giudicare da certe prese di posizione e da alcune condotte “concludenti” sembra lecito dubitarne.</strong><br />
Eppure, alcune semplici modifiche legislative “a costo zero” potrebbero essere prese. Torneremo sul punto.</p>
<p>La seconda: finché non si smetterà di piegare le leggi a fini propagandistici (<em>rectius</em>: di produrle per tali fini) si avranno leggi-manifesto inapplicabili o, se va bene, inutili, ma –comunque- dannose in quanto suscitano aspettative che non possono soddisfare.<br />
<strong>Sono illuminanti, al proposito, le parole della senatrice Alberti Casellati: &#8220;<em>Questo disegno di legge è</em> <em>un monito forte che corrisponde a un ’basta’ e fa da corollario alla Convenzione di Istanbul. L’87 per cento delle donne uccise avevano già subito violenze e chiesto aiuto  precedentemente”.<br />
</em><strong>Appunto: un monito, non una legge;</strong></strong><strong> un <em>advertising</em>, non uno strumento di regolazione sociale e di repressione delle forme più gravi di devianza. La logica è quella pubblicitaria: ad una platea preoccupata (e adeguatamente preparata) si fornisce un “prodotto” che la soddisfi, nell’immediato, principalmente sul piano emozionale.</strong></p>
<p>Si è scritto, negli anni passati (Moccia S., “<em>La perenne emergenza</em>”, Napoli, 1997), circa l’abuso della legislazione dell’emergenza, ma ormai siamo al cospetto della legislazione dell’apparenza!<br />
<strong>La legge penale è divenuta un prodotto di consumo (sarà casuale l’utilizzo del termine “pacchetto”?), ma di un consumo “usa e getta”, perché poi ci saranno nuove norme per nuove esigenze.<br />
Da qui, l’importanza dell’etichetta e “femminicidio” è una espressione perfetta</strong><strong>, da questo punto di vista.<br />
Che importanza ha se viene qualificato come reato quella che è in realtà una (approssimativa) circostanza aggravante? Che importanza ha se si creano incongruenze e aporie nel sistema? Che importanza ha se poi il disegno di legge non diverrà mai (speriamo) legge?<br />
Importante è il <em>battage</em>, il lancio pubblicitario, il messaggio, la comunicazione politica o, appunto, come è stato detto, il “monito”.<br />
E allora l’articolato normativo può anche essere scritto in maniera sciatta, atecnica, ripetitiva e ridondante.<br />
</strong>Gli omicidi (artt. 575, 584), pensiamo di poter sostenere, provocano sempre danni.. “di natura fisica”, per esprimersi come la norma che si vorrebbe varare; lo stesso dicasi per le percosse e le lesioni (artt. 581, 582), mentre non è dubbio che i reati di natura sessuale (artt. 600 bis e ter, 609 bis, quater, quinquies, octiese, undecies) comportino sofferenze di natura… sessuale. La violenza privata e la minaccia (artt. 610, 612) determinano indubitabilmente coercizione della libertà (ma allora perché è stato dimenticato il sequestro di persona?) e così via. E dunque: bisogna chiedersi che senso ha aver riportato nel corpo della norma, dopo il richiamo alle varie fattispecie incriminatrici, la menzione di quei danni (fisici, psicologici, economici) che costituiscono “l’in sé” di quei reati.</p>
<p><strong>C’è seriamente da chiedersi se chi ha scritto il testo sul femminicidio abbia mai letto gli articoli cui ha voluto fare riferimento.</strong> Ma forse, per le ragioni sopra ricordate, la domanda, più che retorica, è superflua.<br />
<strong>Non va poi trascurato che l’aggravante in questione dovrebbe essere applicata anche ai delitti di ingiuria e diffamazione. Dunque, ad esempio, per la diffamazione a mezzo stampa, consumata in danno di una donna, la pena potrebbe raggiungere i 9 (nove!) anni di reclusione.<br />
Ma non si tratta dello stesso Parlamento e delle stesse forze politiche che si indignano per la condanna al carcere dei giornalisti e/o che chiedono la depenalizzazione della diffamazione?</strong></p>
<p><strong>E passiamo alla tortura.<br />
</strong>Qui siamo sicuramente in presenza di un “prodotto” (letterariamente e giuridicamente) più raffinato. Si ha tortura –nell’ottica dei proponenti- quando i trattamenti disumani o degradanti sono, non solo applicati, ma anche solo minacciati (dunque: tortura fisica e/o psicologica). La vittima, inoltre, deve trovarsi del tutto in balìa del suo carnefice (si pensi al sequestro di persona o a un soggetto incarcerato oppure ristretto nelle camere di sicurezza). Non basta: la condotta dell’agente deve essere rivolta a un fine specifico (estorcere informazioni o dichiarazioni), ma anche può essere determinata dal desiderio di punire il soggetto passivo, tanto per quel che ha fatto, quanto per quel che è o rappresenta, in ragione della sua appartenenza etnica, religiosa, della sua fede politica, del suo genere o, comunque, in quanto appartenete a una determinata categoria di individui.<br />
Dunque: a fronte di un elemento materiale dai confini piuttosto incerti (quando una sofferenza può essere qualificata acuta?), è richiesto, tuttavia, il dolo specifico.<br />
Naturalmente è previsto un aumento di pena tanto se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un  pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, quanto se dagli atti di tortura deriva una lesione grave o gravissima, ovvero la morte. Se la morte è causata intenzionalmente, ovviamente, siamo in presenza di un omicidio e la pena esplicitamente prevista dalla nuova norma è l’ergastolo (come, d’altra parte, nel sequestro di persona a scopo di estorsione, ipotesi in cui, ovviamente, la vittima è nella piena signoria del soggetto attivo; né più e né meno come nel reato che si vorrebbe introdurre).<br />
<strong>Questo, dunque, il contenuto dell’art. 1 (gli articoli seguenti contengono disposizioni processuali o di coordinamento, che non è il caso di analizzare in questa sede).<br />
Anche nel caso della tortura, tuttavia, la domanda che dobbiamo porci è la stessa: era necessaria la introduzione di questo “nuovo” reato?</strong></p>
<p>Il nostro codice penale prevede già le lesioni volontarie (artt. 582-583-585), con pene, ovviamente, “variabili”, ma che possono superare i 10 anni di reclusione.<br />
Prevede inoltre molte altre ipotesi delittuose che possono sovrapporsi –in tutto o in parte- alla tortura: il sequestro di persona (art. 605): pena reclusione da 6 mesi a 8 anni, con varie ipotesi di aggravamento, l’indebita limitazione di libertà personale (art. 607): pena reclusione sino a 3 anni, l’abuso di autorità contro arrestati (art. 608): pena reclusione sino a 30 mesi, l’abuso di ufficio (art. 323): pena reclusione da 1 a 4 anni, con possibilità di ipotesi aggravata, la violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato (art. 611): pena reclusione fino a 5 anni, con possibilità di ipotesi aggravata, il già ricordato sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630): pena reclusione da 25 a 30 anni, ulteriormente aggravabile, la riduzione o il mantenimento in schiavitù (art. 600): pena da 8 a 20 anni.<br />
Naturalmente ai delitti di cui sopra (e specialmente in caso di lesioni) sono applicabili le aggravanti comuni (ex art 61 cod.pen.) con conseguente aumento di un terzo della pena (motivi abietti e futili, ricorso a sevizie, abuso di poteri ecc.).<br />
E dunque è da chiedersi che ragione ci sia di introdurre una nuova figura criminosa.<br />
Non si risponda che tanto ci è imposto da accordi stretti in sedi soprannazionali, perché ciò cui l’Italia è obbligata in ragione di tali accordi è la introduzione (ma anche il mantenimento) di una disciplina sostanziale che preveda le ipotesi di reato che si ritiene debbano essere presenti nell’ordinamento di ciascuno Stato aderente, non l’applicazione di una etichetta (ancora una volta!) che rispecchi il titolo di reato dato in sede internazionale.<br />
<em>“Ce lo chiede l’Europa”</em> è, ormai, una formula abusata, che ha perso il suo <em>appeal</em>.<br />
<strong>La ragione –se non si vuole ipotizzare la solita operazione propagandistica- è allora un’altra: la necessità di evitare la prescrizione per i reati di lesioni, di abuso di ufficio, di abuso di autorità contro arrestati e altre figure “minori”.<br />
</strong>Una pena della reclusione da 3 a 10 anni, da 4 a 12 (nel caso di tortura imputabile a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio) o, addirittura, fino a 16, in caso di lesioni gravissime, comporterebbe un termine di prescrizione “ragguardevole”.<br />
E così episodi vergognosi, come quelli verificatisi a Genova negli anni scorsi, non rimarrebbero, di fatto, impuniti.<br />
<strong>Ma è un percorso tortuoso quello che, per evitare l’effetto estintivo del trascorrere del tempo, invece di incidere direttamente sulla disciplina della prescrizione, si propone di fare ciò aumentando le pene edittali o addirittura introducendo nuove figure di reato.<br />
</strong>Le vicende (penali e parlamentari) degli ultimi anni rendono evidente che è venuto il momento di mettere mano agli artt. 157 ss. cod.pen. e, poiché la prescrizione è istituto, di fatto, “a cavallo” tra il sostanziale e il processuale, anche ad alcune norme del codice di rito.<br />
A nostro parere, il tempo necessario a prescrivere un reato può anche essere significativamente abbreviato, ma, poiché la <em>ratio</em> dell’istituto consiste nella manifestazione del disinteresse dello Stato in ordine all’accertamento dei fatti e alla eventuale applicazione della pena, <strong>sarebbe logico prevedere (almeno per i reati non bagattellari) che il <em>dies a quo</em> fosse fissato nel momento in cui il P.M. riceve o acquisisce la <em>notitia criminis</em>, non nel momento in cui il reato è commesso.</strong> E inoltre, dopo la sentenza di primo grado (manifestazione plastica dell’interesse pubblico all’accertamento dei fatti), la prescrizione dovrebbe non essere più operativa, prevedendosi “a compensazione” termini perentori per lo sviluppo negli eventuali, ulteriori gradi di giudizio.<br />
Ma, a nostro parere, il problema non sarebbe risolto nemmeno così.<br />
Fin tanto che il maturare della prescrizione non diventi una conseguenza naturale del trascorrere del tempo (per quanto di naturale possa esservi in un processo), ma sia anche (e principalmente) una strategia difensiva, l’istituto sarà sempre strumentalizzato in un’ottica di pura dilazione dell’accertamento processuale.<br />
Contrastando una intollerabile situazione di fatto, occorrerebbe creare nell’imputato l’interesse alla celebrazione del processo, impedendogli di coltivare l’aspirazione al rinvio, alla dilazione e, quindi, in ultima analisi, alla prescrizione del reato o, quantomeno, alla scomparsa o all’inaridimento delle fonti di prova.<br />
Da questo punto di vista, infatti, per quanto grave possa essere questa affermazione, ogni tattica dilatoria è, di fatto, una (almeno potenziale) attività di inquinamento probatorio.<br />
E allora bisognerebbe “agganciare” il decorrere della prescrizione, oltre che, come si è detto, per quel che riguarda la fase delle indagini, alla cognizione della <em>notitia criminis</em> da parte del P.M., alla conoscenza legale della pendenza del processo da parte dell’imputato, per quel che riguarda la fase dibattimentale. Vale dire: fintanto che l’imputato non abbia ricevuto regolare notifica (o non sia comunque comparso), il decorso della prescrizione dovrebbe rimanere –ancora una volta- bloccato.<br />
Non è tutto.</p>
<p>A nostro parere, esiste -nell’ambito del processo penale e, anzi, del diritto penale- una categoria di indagati/imputati “più eguale” degli altri. Si tratta di quelle persone che, per essere state investite di pubbliche funzioni (e per essere, di conseguenza, depositarie ed esercenti di pubblici poteri) dovrebbero, in caso di rinvio a giudizio, essere giudicate con precedenza rispetto ai cittadini “comuni”. Esponenti politici, magistrati, pubblici amministratori, appartenenti alle forze di polizia e via elencando hanno ricevuto (direttamente o indirettamente) una delega dai consociati: quella di esercitare, per loro conto e in loro nome, una serie di poteri, poteri forti e penetranti, capaci di imporre condotte, di vincolare scelte, di determinare, in una parola, il presente e di ipotecare il futuro dei deleganti stessi.<br />
Sarebbe giusto e opportuno che si accertasse, nel più breve tempo possibile, se di tale delega essi continuino a esser degni, quando, nei loro confronti, sia stata formulata una seria accusa, penalmente rilevante.<br />
Ebbene, ognuno di noi può verificare quanto la realtà sia distante da tale ipotesi.<br />
Se così stanno le cose (ed è difficile negarlo), allora <strong>la frenetica attività parlamentare, volta alla introduzione di nuove figure criminose, corredate da severe pene, e alla creazione di “delitti ideologici”, connotati da roboanti “affermazioni di principio”, rappresenta solo una maniera per fare la faccia feroce, costituisce una manovra diversiva, in ultima analisi, per non affrontare, seriamente e sistematicamente, i problemi della giustizia penale</strong>, alla quale, come abbiamo visto, si chiedono “<em>tempi certi</em>”, ma per la quale, evidentemente, al di là delle chiacchiere, non si  vogliono tempi brevi.</p>
<div><strong>Maurizio Fumo Golem Informazione</strong></div>
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		<title>Il Futuro del Pubblico Ministero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:33:53 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Futuro del Pubblico Ministero &#8211; 7 giugno 2013</p>
<p>Editoriale Video Roberto Ormanni<br />
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		<title>Alla ricerca del giudice perduto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:30:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Alla ricerca del Giudice Perduto &#8211; 31 maggio 2013 Editoriale Video Roberto Ormanni Direttore de Il Parlamentare.it]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alla ricerca del Giudice Perduto &#8211; 31 maggio 2013<br />
Editoriale Video Roberto Ormanni<br />
Direttore de Il Parlamentare.it</p>
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		<title>Paul Ricoeur e i paradossi della Giustizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:50:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Una vecchia intervista a Paul Ricoeur a cura di Antonio Gargano ci aiuta a comprendere i molti paradossi della Giustizia. Professor Ricoeur, l&#8217;esistenza di leggi ingiuste non prova che la Giustizia non si esaurisce nel diritto ? Si tratta di un paradosso che è parte della nostra stessa realtà umana. Da un lato abbiamo infatti l&#8217;idea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1773" aria-describedby="caption-attachment-1773" style="width: 495px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://ilparlamentare.it/2011/05/1772/paul_ricoeur/" rel="attachment wp-att-1773"><img decoding="async" class="size-full wp-image-1773" title="Paul Ricoeur" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR.jpg" width="495" height="278" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR.jpg 495w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR-480x270.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR-250x140.jpg 250w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR-469x263.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/PAUL_RICOEUR-160x90.jpg 160w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1773" class="wp-caption-text">Paul Ricoeur</figcaption></figure>
<p>Una vecchia intervista a Paul Ricoeur a cura di Antonio Gargano ci aiuta a comprendere i molti paradossi della Giustizia.</p>
<p><strong>Professor Ricoeur, l&#8217;esistenza di leggi ingiuste non prova che la Giustizia non si esaurisce nel diritto ?<br />
</strong>Si tratta di un paradosso che è parte della nostra stessa realtà umana. Da un lato abbiamo infatti l&#8217;idea di giustizia, dall&#8217;altro le leggi scritte proprie dei diversi paesi e delle rispettive legislazioni nazionali. Abbiamo dunque due concetti di giustizia: l&#8217;ideale di giustizia di cui parla la filosofia del diritto, e poi la giustizia legata al diritto positivo e formulata nelle leggi. In effetti ci possono essere atti dichiarati come giusti e leciti perché conformi a determinate leggi, ma queste leggi possono a loro volta risultare ingiuste se vengono considerate in rapporto ad un progetto che oltrepassa le costituzioni e le stesse nazioni, collocandosi su di un piano per essenza cosmopolitico.</p>
<p><strong>Allora la giustizia è soltanto un concetto morale che non prevede se non per accidens una coincidenza con il diritto?<br />
</strong>No. Resta comunque il fatto che il concetto di giustizia, quand&#8217;anche ci serva a condannare delle leggi ingiuste, non appartiene alla morale, perché con esso non si pone il problema della purezza delle intenzioni, ma piuttosto ci si propone di correggere i comportamenti. Da questo punto di vista Kant e Hegel hanno ragione: il diritto è distinto dalla morale, perché si presenta come la sfera dell&#8217;esteriorità, in cui gli uomini appaiono esterni gli uni agli altri ed il tribunale reale risulta anch&#8217;esso esterno rispetto al tribunale della coscienza.</p>
<p><strong>Come si può venire a capo di questa aporia allora ?<br />
</strong>Il paradosso può essere risolto &#8211; anche se solo parzialmente &#8211; mediante la nozione di &#8220;principi generali del diritto&#8221;, di cui si servono i giuristi. &#8220;I principi generali del diritto&#8221; sono l&#8217;elemento di connessione tra la giustizia come mero ideale e la giustizia legata al diritto positivo ed alle leggi scritte, che possono essere talvolta anche leggi criminali: per esempio gli ebrei sono stati sterminati in base a leggi firmate da un capo dello stato legalmente eletto. &#8220;I principi generali del diritto&#8221; sono appunto l&#8217;espressione della sensibilità morale dell&#8217;umanità in un dato momento storico, giacché presentano una certa visione dei rapporti di coesistenza tra gli uomini, tali da rendere sopportabile la vita in comune.</p>
<p>In questo senso la giustizia è un concetto che non appartiene né alla morale né al diritto positivo, ma ai &#8220;principi generali del diritto&#8221;, che si trovano nelle dichiarazioni universali dei diritti come per esempio nella Dichiarazione d&#8217;indipendenza della Rivoluzione americana, nella Dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo e del cittadino della Rivoluzione francese e nel preambolo di molte costituzioni, che spesso contengono principi più giusti rispetto al contenuto determinato delle leggi che seguono.</p>
<p>E<strong> come si deve porre, per Lei, la giustizia di fronte al relativismo degli interessi e dei punti di vista nelle società complesse?<br />
</strong>Così come esiste un rapporto gerarchico tra l&#8217;idea di giustizia, i principi generali del diritto e il diritto positivo, allo stesso modo esiste una partizione interna al diritto positivo stesso: abbiamo il diritto pubblico, il diritto privato, il diritto sociale, il diritto penale.La partizione è tale da determinare una specie di divisione del lavoro tra i giuristi stessi.</p>
<p>Credo si debba riconoscere che una tale frammentazione del diritto dipenda semplicemente dal fatto che le forme di relazione in cui si può entrare con gli altri sono di natura molteplice, e ciò è strettamente connesso alla crescente complessità delle società moderne. In una società complessa si danno rapporti diversificati tra le persone, e questo fa sì che le relazioni di diritto pubblico tra concittadini non coincidano con le relazioni che si stabiliscono, per esempio, nella definizione dei contratti, nel diritto di successione o nel diritto sociale. Questo significa un potenziamento della possibilità di conflitti.</p>
<p><strong>E la giustizia è capace di eliminare questi conflitti?<br />
</strong>Il conflitto fa parte della realtà umana, non si deve credere che entrando nella sfera giuridica si eviti ogni possibilità di conflitto, si entra piuttosto in una sfera in cui i conflitti sono riconosciuti come leciti e in cui esistono le regole per risolverli. Ma tali regole non sono necessariamente omogenee, né formano un sistema. Uno dei problemi principali del diritto è allora quello di eliminare il maggior numero di contraddizioni, tanto più che in linea di principio una legge non può contraddire un&#8217;altra.</p>
<p>Non si tratta dunque di una questione di relativismo, ma piuttosto di un problema di complessità. Una società bene ordinata &#8211; per usare un&#8217;espressione di Hannah Arendt &#8211; non è quella in cui non ci sono conflitti, ma quella in cui ci sono regole per dirimerli, in questa prospettiva consenso e conflitto possono coesistere. Una società crea tanti più conflitti quanto più è complessa, perciò essa richiede un maggior consenso sulle regole procedurali. In questo senso Rawls ha ragione nel sostenere che il progresso principale è quello che si può fare intervenendo sulle procedure.</p>
<p><strong>Professor Ricoeur per Lei è possibile pensare ancora alla giustizia come ad un criterio unificante e universale, indirizzato verso il miglioramento delle condizioni di vita umane?<br />
</strong>Se vogliamo passare alla realizzazione della giustizia sul piano pratico, occorre naturalmente chiedersi che cosa si possa fare affinché le società in cui viviamo si conformino all&#8217;ideale di giustizia. Innanzitutto bisogna pensare che l&#8217;umanità è unica, in modo da porre il problema della giustizia al livello dell&#8217;umanità. Se dunque pensiamo la giustizia in senso cosmopolitico, nel significato che avevano dato a questa prospettiva gli uomini del XVIII secolo, siamo indotti a considerare un secondo aspetto della questione, ossia il tipo di disuguaglianza creato dallo sviluppo economico. Credo che il progresso della giustizia stia innanzitutto nel rendere possibile l&#8217;umanità come una grande comunità tenuta insieme da legami di convivialità. Mi sembra che, all&#8217;epoca del grande indebitamento del terzo mondo, il grande pericolo consista nel commerciare soltanto con le nazioni solventi, soddisfacendo pertanto solo i bisogni di chi può pagare.</p>
<p>La giustizia, secondo il mio modo di intenderla, consiste invece piuttosto nel rompere questa regola secondo cui si debbano soddisfare soltanto i bisogni di chi può pagare, e ciò implica il passaggio dall&#8217;idea di un&#8217;economia mercantile all&#8217;idea di un&#8217;economia dei bisogni. Ci sono bisogni umani fondamentali da soddisfare, anzi occorre riconoscere che fin dalla nascita si hanno diritti, giacché nessuno sceglie di venire al mondo. In terzo luogo ritengo che le nostre civiltà occidentali debbano cercare di riconoscere le differenze nella maniera più ampia possibile. Contro il progetto di omogeneizzare l&#8217;umanità, rendendo tutti gli uomini simili gli uni agli altri in base ad un modello culturale uniforme, bisogna dare il più largo credito possibile alle differenze, per esempio alla differenza dei diritti dei sessi, alla differenza delle generazioni, delle forme di comportamento che consideriamo devianti, come l&#8217;omosessualità o la tossicodipendenza.</p>
<p><strong>E&#8217; indispensabile l&#8217;utilizzo della forza nella giustizia? E se è così, come dev&#8217;essere regolato?<br />
</strong>Occorre riconoscere in primo luogo che la nostra società non può tollerare tutto e che esiste qualcosa di intollerabile, delle deviazioni e delle trasgressioni che devono essere punite anche usando la forza. Ma ciò significa ammettere il fallimento della società, infatti nel riconoscere che non può funzionare senza un minimo di forza, la società sperimenta i suoi limiti e il suo fallimento. Ciò vuol dire che non abbiamo ancora risolto il problema del &#8220;vivere bene insieme&#8221;, che è in definitiva la nostra utopia sociale. In secondo luogo &#8211; come intese Cesare Beccaria &#8211; ci si dovrebbe servire della punizione come di un mezzo di educazione, eliminando il più possibile l&#8217;idea di espiazione. Tanto più che &#8211; come Michel Foucault ha ripetutamente affermato in tutta la sua opera &#8211; le forme di reclusione che continuiamo a praticare secondo modelli puramente repressivi producono in realtà l&#8217;effetto contrario, visto che le prigioni diventano spesso delle vere e proprie scuole del crimine.</p>
<p>Attualmente dovremmo sperimentare delle forme di pena diverse dalla reclusione, come il lavoro sociale, o qualcosa del genere. In ogni caso il criminale, per quanto possa essere considerato abietto il suo crimine, dev&#8217;essere tuttavia rispettato nella sua umanità.</p>
<p><strong>Qual è il rapporto tra la giustizia in quanto tale e la giustizia sociale? Che cosa manca oggi alla realizzazione di una giustizia sociale?<br />
</strong>Almeno fino all&#8217;inizio del XX secolo, il diritto si è articolato soprattutto in diritto pubblico e diritto privato (5). Solo con questo secolo si è sviluppata una nuova concezione del diritto, che ha aggiunto la connotazione di &#8220;sociale&#8221; per distinguersi dalla visione limitata del diritto come diritto delle istituzioni e dei contratti. Il diritto sociale è nato quando si è cominciato a riconoscere che la società stessa produce disuguaglianza ed ingiustizie spesso proprio quando funziona al meglio e nella maniera più produttiva, sviluppando benessere, ricchezza e cultura, quando cioè la redistribuzione dei benefici del lavoro di tutti diventa per sé un problema.</p>
<p>A questo proposito ritengo che l&#8217;idea di uguaglianza sia altrettanto importante dell&#8217;idea di giustizia, ancora legata all&#8217;opposizione del &#8220;mio&#8221; e del &#8220;tuo&#8221;. Credo che nell&#8217;idea di giustizia ci sia una specie di limitazione iniziale, visto che il suo scopo sembra essere non tanto la realizzazione della comunità, quanto più semplicemente, come aveva ben visto Kant, la realizzazione della coesistenza. Ma noi abbiamo un progetto più grande, che è la convivenza e la convivialità; è proprio a questo punto che introduco la mia idea di uguaglianza, perché credo che non sia possibile alcuna comunità se lo stato sociale degli uomini è troppo disparato e se c&#8217;è uno scarto troppo grande tra i privilegiati e i più svantaggiati. E&#8217; necessario pertanto avvicinare i livelli della condizione sociale degli uomini, perciò l&#8217;idea di uguaglianza dev&#8217;essere altrettanto forte dell&#8217;idea di giustizia.</p>
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		<title>La Legge è uguale per tutti ma la Giustizia non esiste</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Roberto Ormanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:25:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il Parlamentare.it: Lo scorso mese di marzo, come forse i venticinque lettori del Parlamentere hanno saputo, è stato pubblicato un libro, “La mia vita dentro”, di Infinito Edizioni, che racconta la storia di un ex direttore di carcere, Luigi Morsello, che è anche nostro prezioso collaboratore. Questo libro è stato variamente recensito e presentato (anche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://ilparlamentare.it/2010/11/26/la-legge-e-uguale-per-tutti-ma-la-giustizia-non-esiste/legge-e-giustizia/" rel="attachment wp-att-292"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-292" title="legge-e-giustizia" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/legge-e-giustizia.jpg" width="270" height="270" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/legge-e-giustizia.jpg 270w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/legge-e-giustizia-150x150.jpg 150w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/legge-e-giustizia-50x50.jpg 50w" sizes="auto, (max-width: 270px) 100vw, 270px" /></a>Il Parlamentare.it</strong><em>: Lo scorso mese di marzo, come forse i venticinque lettori del Parlamentere hanno saputo, è stato pubblicato un libro, “La mia vita dentro”, di Infinito Edizioni, che racconta la storia di un ex direttore di carcere, Luigi Morsello, che è anche nostro prezioso collaboratore. Questo libro è stato variamente recensito e presentato (anche in Senato, a maggio scorso) e la recensione sul blog di Riccardo Uccheddu, scrittore a sua volta e laureato in filosofia, ha aperto le porte ad una lunga serie di commenti degli internauti relativi al tema carcere e giustizia. Ho letto con interesse tutti i commenti (che i lettori del Parlamentare possono trovare all’indirizzo </em><a href="http://riccardo-uccheddu.blogspot.com/2010/06/la-mia-vita-dentro-di-luigi-morsello.html" target="_blank"><em>http://riccardo-uccheddu.blogspot.com/2010/06/la-mia-vita-dentro-di-luigi-morsello.html</em></a><em>) e ho creduto opportuno proporre una mia riflessione. Luigi Morsello ha pensato che fosse meritevole di attenzione (è sempre molto generoso quando si tratta di mie riflessioni) e l’ha inserita sul suo blog: Il Giornalieri. Chi volesse andare a visitarlo, il blog, può servirsi di questo indirizzo: </em><a href="http://ilgiornalieri.blogspot.com/2010/07/la-legge-e-uguale-per-tutti-ma-la.html" target="_blank"><em>http://ilgiornalieri.blogspot.com/2010/07/la-legge-e-uguale-per-tutti-ma-la.html</em></a><em>.</em></p>
<p>di <strong>Roberto Ormanni</strong></p>
<p><em></em>I delinquenti devono stare in carcere e, anzi, bisogna buttare la chiave. Detto altrimenti: i cattivi devono essere puniti. Oppure: il bene deve prevalere sul male. Basterebbe questo esempio per comprendere quant’è difficile, dal tempo di Hammurrabi (come giustamente ricorda Luigi Morsello), costruire un sistema giuridico al quale affidare il compito di rendere concreta un’idea così astratta come la lotta tra bene e male e, soprattutto, un sistema al quale affidare la tutela di quella tra le due forze contrapposte che in un dato momento storico un determinato gruppo di individui ritiene debba prevalere.</p>
<p>Infatti la giustizia, intesa come processo ma vedremo che questa è un’idea sbagliata, almeno formalmente, è sempre esistito. Presso gli Ittiti, gli Illiri, i Fenici, perfino presso i Visigoti e poi ancora presso i Greci, i Romani per finire con le dittature sovietiche, sudamericane, cinesi e nordcoreane.</p>
<p>Il punto è a cosa deve servire il processo.</p>
<p>Noi tutti oggi riteniamo che i processi delle dittature, o quelli degli antichi Egizi, fossero ingiusti. Lo ritengono anche coloro che, sempre oggi, chiedono che i cattivi vengano messi in una cella e buttata la chiave. Eppure era esattamente ciò che quei processi facevano. Anzi, per risparmiare su vitto e alloggio dei cattivi, Pinochet li buttava nell’Oceano.</p>
<p>Aspettate ad arrabbiarvi: non voglio dire che c’è chi pensa che Pinochet era la soluzione. Leggete prima oltre: ci sono argomenti che non possono essere esauriti, correttamente, in 30 righi.</p>
<p>Nei diversi commenti che ho letto, tutti interessanti perché sinceri e dunque utili a capire quali sono i punti di vista, si mescolano idee filosofiche, idee giuridiche, utopie sociali e percezioni comuni. Anche i commenti tecnicamente sbagliati infatti hanno diritto a tutta la dignità perché se contengono degli errori di valutazione o nelle premesse, di questi errori dovrebbe – avrebbe dovuto – farsi carico l’informazione che, invece, non informa: dopo aver trasformato la giustizia in uno degli unici quattro temi attorno ai quali si dibatte la vita politica e sociale del paese (gli altri tre sono, nell’ordine: lo sport, il gossip con tendenza al sesso, le strategie economiche nazionali e internazionali) non ha fatto nulla, né vuole farlo, per mettere i partecipanti a questo dibattito in condizione di partire tutti dalle stesse conoscenze di base. Così come nulla fa per fornire conoscenze di base corrette sul tema delle strategie economiche. Cosicché tutti parlano, con la stessa disinvoltura, di sport, gossip, sesso, economia e giustizia. E su questo pentolone ribollente di tanto in tanto si scaglia l’anatema di questo o quel signor TV che distribuisce – lui in malafede – luoghi comuni, approfittando del tempo libero tra un incontro con una prostituta e uno con un capo di Stato estero.</p>
<p>C’è una differenza però: gossip, sesso e sport si possono anche semplificare tanto da far rientrare un discorso in 30 righi. Su giustizia ed economia, invece, l’Uomo ancora non ha sciolto tutti i suoi dubbi. E dire che ha cominciato a pensarci quando i primi abitanti delle Grotte di Altamira, in Spagna, nel Paleolitico superiore, ossia circa 35mila anni fa, si spostarono dal loro territorio ed entrarono in contatto con qualche altro uomo che, per prima cosa, tentò di rubar loro le armi, il cibo per poi ucciderli. La storia dell’Uomo comincia dunque con un reato. Anzi, per essere tecnicamente precisi, con tre reati uniti dal vincolo della continuazione e dal medesimo disegno criminoso: sopraffare l’altro. Chi erano, in quel caso, i cattivi? Ognuna delle due parti riteneva la sua azione giusta e indispensabile in nome dell’economia. L’economia della sopravvivenza.</p>
<p>Non la faccio tanto lunga: era giusto per ricordare da dove veniamo.</p>
<p>Ho letto, nei commenti, che secondo molti la giustizia non è uguale per tutti. Nessuno l’ha mai detto: la frase che campeggia dietro ogni giudice è “La legge (non la giustizia) è uguale per tutti”</p>
<p>La giustizia in quanto tale, infatti, non esiste. E’ il prodotto di due fattori: il diritto e il processo. Senza processo, ossia senza una convenzione, un accordo, sulle procedure da seguire, il diritto resterebbe una dichiarazione d’intenti vuota. Dunque il diritto è uguale per tutti. Per fare in modo che la giustizia sia uguale per tutti dovrebbe essere uguale anche il processo. Ma questo non è e non sarà mai possibile. Il processo è a sua volta composto di un insieme di regole (e, a proposito, c’è chi ha scritto nei commenti che sarebbe ora di cambiarlo: per carità! L’abbiamo cambiato appena vent’anni fa e il problema è proprio questo: lo cambiamo troppo spesso a seconda delle convenienze!). Un insieme di regole che possono essere invocate dall’imputato a seconda della capacità strategica dell’avvocato difensore. I “povericristi” hanno difese… stanche, a volte svogliate, e dunque vanno in galera. I “potenti” riescono a destreggiarsi tra le regole del processo in modo da allontanare il momento della condanna definitiva.</p>
<p>Inoltre non va dimenticato che la giustizia, in quanto prodotto di regole prestabilite, deve trovare una collocazione precisa: o è bianca o è nera. Eppure, invece, la realtà, come sappiamo, è quasi sempre grigia. Dunque, in teoria, la realtà non potrà mai trovare… giustizia.</p>
<p>Questo allungare i tempi dei potenti finisce per sovraccaricare il lavoro degli uffici giudiziari che, alla fine, non riescono a concludere nei tempi previsti dalla prescrizione nemmeno i processi più semplici e così tutto il sistema salta.</p>
<p>E’ questa una delle cause dell’abuso di intercettazioni (è sbagliato renderle quasi impossibili come si vorrebbe fare, ma è sbagliato anche abusarne): l’intercettazione consente di affidare ad un nastro, invece che al lavoro degli investigatori, la raccolta delle prove. Naturalmente quel nastro, a differenza di un uomo, non pensa a distinguere tra ciò che viene detto e ci si ritrova con migliaia di ore di conversazioni intercettate che per giunta devono essere trascritte (per garanzia di tutti, per evitare che qualcuno faccia sparire cose utili a qualcun altro, tipo l’accusa che con il pretesto che alcuni passaggi non servono tagli elementi utili alla difesa) con costi enormi e con dispendio di tempi inaccettabile (i processi di mafia durano tanto anche per questo, per i litigi sulla correttezza nella trascrizione delle intercettazioni).</p>
<p>Inoltre, sempre per restare al processo, il nostro sistema è fondato non già sulla fiducia reciproca tra le istituzioni e tra queste e il cittadino. Ma sulla diffidenza.</p>
<p>E’ il risultato di secoli di dominazioni straniere e di rapporti di subordinazione e sudditanza: il processo fu “concesso” dalle monarchie. Una concessione fatta al popolo in periodi di difficile convivenza e di rischio di rivolte.</p>
<p>Il re si mostrava buono e concedeva la “garanzia” del processo.</p>
<p>E questo è un altro dei punti dolenti: se il processo è garanzia, lo è sia per lo Stato- che così si garantisce in linea di massima di assolvere gli innocenti e condannare i colpevoli (ma non sempre accade, come è statisticamente ovvio) – sia per il cittadino che così si garantisce contro gli abusi dello Stato.</p>
<p>Ecco perché quanto più è grave l’accusa tanto più ci sono garanzie da rispettare nel processo. E basterebbe questo per rispondere a chi invoca la pena di morte: per una sentenza di condanna a 30 anni il sistema processo impiega a volte gli stessi 30 anni. Figuriamoci per una condanna a morte. L’imputato morirebbe di morte naturale senza sapere se meritava di essere condannato a morte si ritroverà condannato…. a vita.</p>
<p>Sarebbe necessario modificare le basi filosofiche del diritto sulle quali poggia il nostro sistema giuridico. Istituti come la revisione del processo dopo la condanna definitiva qualora emergessero prove a discarico, sarebbero una contraddizione filosofica: alla morte, come si dice, non c’è rimedio.</p>
<p>E per venire a Beccaria, molte delle considerazioni dalle quali egli parte nel suo pregevole “De’ delitti e delle Pene”, sono effettivamente ormai datate (basta leggerlo nell’edizione originale per rendersene conto), ma il principio di fondo non sarà mai superato: ciò che conta non è tanto l’entità della pena (con dei limiti e delle proprozioni ragionevoli, è chiaro) ma la sua certezza.</p>
<p>Il deterrente sta nella certezza della pena ragionevole, e non nella minaccia della pena “vendicativa”.</p>
<p>La prova ci viene da ciò che accadde in Italia durante le guerre mondiali: c’era la pena di morte per chi vendesse caffè, zucchero, medicinali, al mercato nero. Eppure le principali posizioni economiche dell’Italia post bellica se le aggiudicarono proprio coloro che approfittarono del mercato nero. I cosiddetti “squali”. Alcuni di essi sono diretti antenati di grandi imprenditori di oggi.</p>
<p>Perché accadde ciò? Perché quella pena severissima, visto il sistema sfasciato a disposizione, si sapeva benissimo non sarebbe mai stata non dico inflitta ma neppure proposta.</p>
<p>Ammesso che si concordi filosficamente e socialmente con la condanna a morte, andrebbe ricordato che i tribunali che possono infliggere questo tipo di pena sono organizzati diversamente dai nostri. Basti pensare al Tribunale di Norimberga che processò i crimini nazisti, o ai diversi tribunali speciali internazionali che ancora recentemente sono entrati in funzione (ricordate Saddam Hussein?: quello fu un processo con tutte le regole al posto giusto, secondo il codice di riferimento).</p>
<p>Ma anche i tribunali statunitensi (non parliamo di quelli cinesi o orientali in genere) dove ancora la pena di morte è in vigore, sono regolati in modo che i giudici non si debbano occupare di tutti i reati che vengono commessi nel paese, essendo discrezionale la decisione dell’accusa di perseguirli o meno. Cosicché quando si apre il processo si va avanti un giorno dopo l’altro, di filato, tutto d’un fiato, finché nel giro di 4 o 5 mesi al massimo si arriva alla sentenza. Eppure, anche negli Usa tra la sentenza di condanna a morte e l’esecuzione della pena trascorrono a volte anche 10 anni, tutti nel cosiddetto braccio della morte delle carceri. Mentre tutte le altre sentenze vengono eseguite in un tempo, appunto, ragionevole. Questo perché, ancora una volta, non si può rinunciare a determinate garanzie, nemmeno – anzi soprattutto – se si condanna a morte.</p>
<p>Già un grande giurista vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, Piero Calamadrei, disse che in Italia la pena è “il processo” e non la sentenza che viene emessa dal processo. Per dire che i processi erano così complessi, lenti, lunghi, che alla fine diventavano essi stessa una pena. In filosofia e in logica questa si chiama “eterogenesi dei fini”, ossia, in parole povere, ribaltamento tra causa ed effetto.</p>
<p>E tutto ciò già alla fine dell’Ottocento! (con leggi diverse, processi diversi, senza intercettazioni, legittimi impedimenti, giudici comunisti, portaaporta, annizeri, ballarò, signor TV e puttanelle varie).</p>
<p>E’ ingiusto che il processo sia una pena: perché al processo possono essere sottoposti anche innocenti che dunque non meritano – non meriterebbero – alcuna pena. Noi lo sappiamo che è ingiusto, ma invece di risolvere il problema, invece di incidere sulle cause, abbiamo pensato ad un rimedio per gli effetti introducendo il risarcimento per l’ingiusto processo, il risarcimento per l’eccessiva durata del processo, il risarcimento per ingiusta detenzione.</p>
<p>In pratica, non riuscendo a garantire che l’errore duri il minor tempo possibile, ossia fisiologico in una società moderna e democratica, ci mettiamo una pezza a colore sostituendo la soluzione del problema con il denaro.</p>
<p>Morale: lo Stato, il ministero della Giustizia, si trova oggi con 90 milioni di euro di debiti da indennizzi non ancora pagati, che non riuscirà mai a pagare e intanto gli avvocati stanno pignorando alla Banca d’Italia i soldi che servono per pagare la carta, la benzina, le riparazioni, i computer eccetera. Non pignorano i soldi degli stipendi solo perché è stato firmato un decreto ministeriale che li rende impignorabili. Altrimenti nemmeno gli stipendi dei cancellieri e degli autisti, per non parlare di quelli dei magistrati, potevano pagare più.</p>
<p>Già nella Grecia di Solone e poi in quella di Aristotele (che a dire il vero era macedone, di Stagira) l’avevano capita la difficoltà del processo e della certezza della pena. Così avevano stabilito, in pratica, che per la maggior parte dei reati la pena consisteva nell’esilio. In fondo ciò che i buoni chiedono è che i cattivi si levino dai piedi. E li spedivano fuori da confini. Ma questo era possibile, nell’antice Grecia, perché esistevano ancora “fette di mondo” non ancora abitate, terre di nessuno dove era possibile esiliare i cattivi. Oggi questa opportunità non c’è più e allora sono necessarie le carceri.</p>
<p>Sempre per restare nell’antica Grecia, che certo non può essere considerata un paese barbaro quando a filosofia e diritti, in carcere, e a morte, ci finiva solo chi commetteva reati contro la religione e la personalità dello Stato. Gli altri, tutti fuori e beni confiscati. In cambio, i processi erano relativamente semplici (ma anche lì i “potenti” si facevano difendere da bravi oratori-avvocati – ad esempio Aristotele – e riuscivano almeno a evitare la confisca dei beni oltre che il diritto a rientrare dopo qualche anno). Per chi invece doveva finire in carcere o addirittura a morte, non era per niente semplice. Lo stesso Socrate se non avesse rinunciato a difendersi, sfidando le leggi ateniesi, sarebbe stato assolto, come ormai qualunque storico concorda.</p>
<p>Alla mafia e il crimine organizzato non fa paura il carcere, ammesso che diventi certo. Fa paura perdere il proprio potere economico. Perdere i propri beni. Secondo voi perché un mafioso fa il mafioso invece che l’impiegato di banca? Per vocazione? Per il potere. E il potere, nel mondo, da sempre, lo dà il controllo dell’economia. In un villaggio sperduto chi controllasse l’unica piantagione di grano, o di verdura, o di frutta, avrebbe tutto il potere. Sarebbe un “mafioso”, capace di imporre la sua volontà in cambio di un chilo di farina. Bill Gates non ha potere? Certo che ce l’ha. E perché? E’ mafioso? No, ma controlla una fetta importante di economia.</p>
<p>La mafia ha sempre ucciso non tanto perché arrestavano Tizio o Caio, boss o gregari, ma perché quegli arresti erano funzionali alla disarticolazione del sistema economico e di potere che controllavano. Del sistema economico e di conseguenza di quello politico. Perché la politica vive sul consenso, e questo è giusto, ma in Italia – nel corso del Novecento – sempre più il consenso è dipeso dalla concessione, sotto forma di favori, di quelli che avrebbero dovuto essere diritti.</p>
<p>E tanto più l&#8217;economia è illecita, tanto maggiore è il controllo che su di essa esercita chi l&#8217;ha costruita. E tanto maggiore è il controllo sull&#8217;economia, tanto più si possono concedere favori.</p>
<p>Ma questo non è un problema della legge, del processo, della giustizia.</p>
<p>Allora: perché preoccuparsi tanto di carcere, detenuti e sentenze? Perché il solo fatto che, prima o poi, fossero 10 giorni, 10 anni o 40, il detenuto esce dal carcere – e su questo non ci sono sostanzialmente più dubbi visto che tutti sono d’accordo sull’abolizione della pena di morte – è interesse della società rimettere in libertà qualcuno che sia un po’ meglio rispetto a quando è entrato, in carcere. Dunque il carcere deve avere un “senso”.</p>
<p>E qui siamo alla ragionevolezza della pena: non è vero che chi uccide un pedone mentre guida un’auto da ubriaco o da drogato viene condannato a 2 anni. Di solito ne prende 7 o 9. Certo non 22 o 30, dal momento che questa è la pena per l’omicidio volontario non premeditato. Dunque, ragionevolmente, se ci pensiamo, chi uccide sostanzialmente per sbaglio, anche se con gravi colpe, viene condannato a un terzo della pena che merita chi uccide volontariamente. Se invece l’omicidio è premeditato c’è l’ergastolo ma anche in questo caso dopo 26 anni le leggi sull’esecuzione della pena prevedono che, se ci si comporta bene in carcere, si possa uscire. Il fatto che esca chi non lo merita non è un problema della legge ma dei sistemi che dovrebbero assicurare la giustizia. Su questi si può incidere scegliendo correttamente gli amministratori dello Stato. Se si rinuncia anche a fare questo, non ci si può poi lamentare di nulla.</p>
<p>Un’ultima osservazione: diminuire la condanna di Dell’Utri a 7 anni è giusto se l’accusa non ha adeguatamente provato tutti i reati contestati o se non ha provato che questi reati siano stati commessi per tutto il tempo originariamente ipotizzato dal capo d’imputazione.</p>
<p>Sette anni non sono pochi. Il punto è che la sentenza definitiva arriverà tra un paio d’anni, se va bene, al limite della prescrizione. Ma questo non è un problema né del diritto né del processo: è un problema di carico di lavoro degli uffici giudiziari, che potrebbe essere regolato meglio se l’amministrazione se ne preoccupasse di più. Ma gli amministratori li scegliamo noi. Non la legge, non il processo, non la giustizia.</p>
<p>Il punto non è tanto l’entità della pena inflitta a Dell’Utri, ma il fatto che nonostante la pena continui a svolgere il suo mandato di rappresentante del popolo. Proprio come nominare un ministro imputato o eleggere un consigliere comunale appena uscito di galera e in attesa di giudizio. Questo non è un problema del diritto, né del processo. E’ un problema degli amministratori. Ma gli amministratori li scegliamo noi. Non la legge, non il processo, non la giustizia.</p>
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