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	<title>Costituzione Italiana &#8211; Il Parlamentare</title>
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	<description>News e Comunicazione su Politica e Attualità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 11:17:39 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Movimento NOI a Mattarella: destituisca il Consiglio regionale della Calabria per l&#8217;Art. 126 della Costituzione.</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2020/11/movimento-noi-a-mattarella-destituisca-il-consiglio-regionale-della-calabria-per-lart-126-della-costituzione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 11:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
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		<category><![CDATA[Regione Calabria]]></category>
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					<description><![CDATA[a cura della Redazione/ Il Movimento NOI ha scritto al Presidente della Repubblica chiedendo di valutare lo scioglimento del Consiglio regionale della Calabria in attuazione dell&#8217;Art. 126 della Costituzione Italiana. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento civico Fabio Gallo. La morte del Presidente Jole Santelli, il subentrare di un vicario in una situazione nella quale l&#8217;Antimafia arresta il Presidente del Consiglio Regionale della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="796" height="595" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Presidente_Sergio_Mattarella.jpg" alt="Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana" class="wp-image-13594" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Presidente_Sergio_Mattarella.jpg 796w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Presidente_Sergio_Mattarella-300x224.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Presidente_Sergio_Mattarella-361x270.jpg 361w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" /><figcaption>Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana (Foto tratta da quirinale.it)</figcaption></figure></div>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">a cura della Redazione/</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Movimento NOI</strong> <strong>ha scritto</strong> al <strong>Presidente della Repubblica</strong> chiedendo di <strong>valutare lo scioglimento del Consiglio regionale della Calabria</strong> in attuazione dell&#8217;<strong>Art. 126 della Costituzione Italiana</strong>. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento civico <strong>Fabio Gallo</strong>. </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="900" height="904" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi.jpg" alt="" class="wp-image-15213" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi.jpg 900w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi-300x300.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi-269x270.jpg 269w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi-150x150.jpg 150w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi-768x771.jpg 768w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-portavoce-nazionale-del-movimento-noi-696x699.jpg 696w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption>Fabio Gallo Portavoce nazionale Movimento civico NOI</figcaption></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">La morte del Presidente Jole Santelli, il subentrare di un vicario in una situazione nella quale l&#8217;Antimafia arresta il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria con presunte accuse che, se dovessero essere confermate, risulterebbero gravissime e destabilizzanti della stessa Democrazia poiché l&#8217;arrestato è espressione di un grande partito politico, richiede la <strong>consegna delle redini della Regione al Ministero dell&#8217;Interno</strong>. </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="1376" height="776" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI.jpg" alt="Movimento civico NOI" class="wp-image-15187" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI.jpg 1376w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI-300x169.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI-480x270.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI-768x433.jpg 768w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI-696x393.jpg 696w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Bandiera-del-Movimento-sturziano-NOI-1068x602.jpg 1068w" sizes="(max-width: 1376px) 100vw, 1376px" /></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">A maggior ragione, a causa del difficilissimo momento che la Calabria &#8211; già zona rossa &#8211; sta attraversando per l&#8217;impennata dei contagi causati dal Virus <strong>Covid19</strong> in un contesto politico noto ormai a tutti, incapace di reagire. A ciò, si sommi l&#8217;incapacità di dare alla Regione Calabria un Commissario straordinario alla Sanità. In pochi giorni, infatti, ben tre commissari hanno abbandonato, lasciando vacante la guida del <strong>sistema sanitario</strong> che <strong>il Governo da ben 11 anni ha sottoposto a commissariamento</strong>. Al fine di salvare vite umana, oggi, non ci sono altre soluzioni e per tali motivi &#8211; conclude il portavoce Fabio Gallo &#8211; si richiede l&#8217;immediato intervento anche del Presidente del Consiglio dei Ministri che proprio ieri ha chiesto scusa ai calabresi.</p>
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		<item>
		<title>La violazione della Costituzione da parte del Governo Conte (parte 2)</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2020/05/la-violazione-della-costituzione-da-parte-del-governo-conte-parte-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 14:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[movimento noi]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei diritti]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo ricca]]></category>
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					<description><![CDATA[di Vincenzo Ricca La nostra Costituzione e la nostra legge ordinaria non offrono strumenti per disciplinare giuridicamente un epidemia, meglio la pandemia, sempre che di pandemia si tratti. La nostra Costituzione niente regola al riguardo. Essa infatti conosce lo “Stato di guerra” (art. 78), ma non lo “Stato di emergenza”. Non a caso, lo Stato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<p><figure id="attachment_4069" aria-describedby="caption-attachment-4069" style="width: 1024px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://noimagazine.it/wp-content/uploads/2020/05/costituione-italiana.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-4069" alt="Costituzione Italiana" src="http://noimagazine.it/wp-content/uploads/2020/05/costituione-italiana.jpg" width="1024" height="640" /></a><figcaption id="caption-attachment-4069" class="wp-caption-text">Costituzione Italiana</figcaption></figure></p>
<p>di Vincenzo Ricca</p>
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">La nostra Costituzione e la nostra legge ordinaria non offrono strumenti per disciplinare</div>
<div style="text-align: justify;">giuridicamente un epidemia, meglio la pandemia, sempre che di pandemia si tratti.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">La nostra Costituzione niente regola al riguardo. Essa infatti conosce lo “Stato di guerra” (art. 78), ma non lo “Stato di emergenza”.</div>
<div style="text-align: justify;">Non a caso, lo Stato di emergenza è stato dichiarato in base agli artt. 7, 1° comma lettera c) e 24, 1° comma del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, quindi in base al codice della protezione civile, e non in base alla Costituzione.</div>
<div style="text-align: justify;">L’art. 78 Cost. che contempla lo stato di guerra non è soggetto ad interpretazione analogica, e, dunque, lo “Stato di emergenza” non può essere equiparato allo “Stato di guerra”.</div>
<div style="text-align: justify;">Lo “Stato di guerra” deve essere deliberato dal Parlamento.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Parlamento stabilisce quali sono i poteri del Governo per far fronte alla situazione (art. 78 Cost.), dopodichè, lo “stato di guerra” deve essere dichiarato dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<blockquote>
<div style="text-align: justify;">Lo “Stato di emergenza”, per questi motivi, non è stato nè deliberato dal Parlamento, né dichiarato dal Presidente della Repubblica.</div>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Se è vero che la Costituzione non regola lo “Stato di emergenza”, è parimenti vero che la “pandemia(?)” in corso non è nemmeno regolata dal codice della protezione civile (D.Lgs 1/2018) in base al quale invero è stato dichiarato con il d.l. del 31.01.2020.</div>
<div style="text-align: justify;">Ed infatti l’art. 24, 1° comma di detto codice stabilisce che, nei casi di cui all’art. 7, il Consiglio dei Ministri autorizza “l&#8217;emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all&#8217;articolo 25”.</div>
<div style="text-align: justify;">A sua volta l’art. 25 del codice della protezione civile chiarisce come le ordinanze in questione, che devono comunque essere adottate “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dell’Unione europea”, hanno ad oggetto i contenuti di cui al secondo comma dell’art. 25, ovvero possono essere finalizzate:</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">“a) all&#8217;organizzazione ed all&#8217;effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall&#8217;evento;</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">c) all&#8217;attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall&#8217;evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all&#8217;evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">f) all&#8217;attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all&#8217;articolo 28”. Potevano queste ordinanze essere finalizzate anche per far fronte a una epidemia virale? (continua)</div>
<div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Calabria: Carlo Tansi sottoscrive l&#8217;impegno per l&#8217;attuazione della &#8220;Laudato Sì&#8221; di Papa Francesco. Si concretizza il &#8220;Nuovo Umanesimo&#8221; nell&#8217;azione politica.</title>
		<link>https://ilparlamentare.it/2019/12/calabria-carlo-tansi-sottoscrive-limpegno-per-lattuazione-della-laudato-si-di-papa-francesco-si-concretizza-il-nuovo-umanesimo-nellazione-politica/</link>
					<comments>https://ilparlamentare.it/2019/12/calabria-carlo-tansi-sottoscrive-limpegno-per-lattuazione-della-laudato-si-di-papa-francesco-si-concretizza-il-nuovo-umanesimo-nellazione-politica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 12:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalle Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[carlo tansi]]></category>
		<category><![CDATA[cattolici sturziani]]></category>
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		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
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		<category><![CDATA[patto fondativo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
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					<description><![CDATA[a cura della Redazione/ La Regione Calabria sembra essere un test di transumanza dei politici che da sinistra vanno a destra e da destra alla sinistra, facendo crollare ogni ideale politico e ogni virtù che li reggeva alti a simbolo della democrazia. In calabria prevale la logica dell&#8217;IO e così nel centro destra capitanato da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/movimento-noi-cattolici.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-15164" alt="movimento-noi-cattolici" src="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/movimento-noi-cattolici-1024x575.jpg" width="1024" height="575" /></a></p>
<p style="text-align: center;">a cura della Redazione/</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Regione Calabria</strong> sembra essere un test di transumanza dei politici che da sinistra vanno a destra e da destra alla sinistra, facendo crollare ogni ideale politico e ogni virtù che li reggeva alti a simbolo della democrazia. <strong>In calabria prevale la logica dell&#8217;IO</strong> e così nel centro destra capitanato da <strong>Iole Santelli</strong> entrano coloro i quali sono stati i capisaldi della gestione fallimentare dell&#8217;ex presidente <strong>Gerardo Mario Oliverio</strong>. Ma accade anche il contrario e nel PD capitanato dall&#8217;industriale del tonno <strong>Pippo Callipo</strong> accadono cose simili che rappresentano l&#8217;eccezione che conferma la regola. Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, vede candidato il <strong>prof. Francesco Aiello</strong> che tende al PD e divide la base dello stesso Movimento che delude per la poca chiarezza anche gli stessi attivisti che, non mancano di polemizzare sui Social. A poche settimane dal giorno 26 gennaio, data nella quale si terranno le elezioni regionali, nessuno dei candidati, tranne <strong>Carlo Tansi</strong>, ha un programma. I Calabresi rischiano grosso poichè gira e rigira gli elementi sono gli stessi e i risultati non potranno cambiare. E&#8217; definito il &#8220;Miracolo Tansi&#8221; e <strong>la</strong> <strong>Gazzetta del Sud</strong> proprio ieri giorno 29 dicembre <strong>ha definito i Calabresi che vogliono portarlo alla Presidenza della Regione Calabria un &#8220;Esercito&#8221;</strong>. Un titolo del noto quotidiano che fa chiaramente comprendere la voglia dei calabresi di vedere attuata una Politica rivolta al Bene Comune. Con lui si schierano anche i Cattolici Sturziani, quelli autentici del Movimento NOI.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-14516" alt="gazzetta del sud su carlo tansi" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud.jpg" width="887" height="904" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud.jpg 887w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud-294x300.jpg 294w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud-264x270.jpg 264w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud-50x50.jpg 50w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/gazzettadelsud-300x305.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 887px) 100vw, 887px" /></a>Il <strong>Movimento NOI,</strong> nato dall&#8217;invito rivolto ai cattolici da <strong>Papa Francesco</strong> di <strong>impegnarsi nella politica, ma in quella con la &#8220;P&#8221; maiuscola</strong>, porta i suoi frutti quando incontra la rivoluzionaria esigenza di guardare al nuovo mondo con occhi umani e cuore di carne. In pochi mesi, il Movimento NOI è diventato una realtà per il suo impegno culturale, sociale e politico che, grazie a Donne e Uomini di buona volontà, attua quella <strong>coscienza sturziana</strong> ancora così innovativa da poter cambiare le cose. E lo sta facendo in Calabria, la Regione più difficile d&#8217;Europa. Al fine di invitare i candidati alle Regionali della Calabria, le cui votazioni sono previste per il giorno 26 gennaio, il Movimento NOI con mani e menti ecumeniche ha formulato un <strong>Decalogo Etico</strong> <strong>che guarda a &#8220;Punti Cardine Obbliganti&#8221;</strong> finalizzati all&#8217;individuazione di Diritti e Doveri nel mondo civile e della politica. Ha invitato tutti alla sottoscrizione e sono numerosi i Cittadini che insieme ad Associazioni e Fondazioni lo stanno sottoscrivendo. Tra i candidati al Governo regionale della Calabria, <strong>il Geologo Carlo Tansi,</strong> notoriamente attento alle questioni ambientali, poichè già capo della Protezione Civile, ha liberamente scelto di sottoscriverlo. Questo gesto, rappresenta un fatto unico nella storia della politica calabrese e una sterzata molto forte che porta la politica dall&#8217;IO al NOI, da quella basata sull&#8217;egoismo e logiche di partito che hanno mal governato sino ad oggi, alla rivoluzione del Bene Comune. <strong>Qui a seguire il Comunicato Stampa</strong> relativo all&#8217;evento, che sarà anche promosso in diretta sui maggiori Social e discusso ampiamente su <strong>NOIRadio.eu</strong> e <strong>NOIMagazine.it</strong></p>
<p><figure id="attachment_15174" aria-describedby="caption-attachment-15174" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/Don-Luigi-Sturzo-Movimento-NOI-Fabio-Gallo-Eleonora-Cadiero-Cardinale-De-Donatis-Papa-Francesco-politica1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-15174" alt="Don-Luigi-Sturzo-Movimento-NOI-Fabio-Gallo-Eleonora-Cadiero-Cardinale-De-Donatis-Papa-Francesco-politica" src="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/Don-Luigi-Sturzo-Movimento-NOI-Fabio-Gallo-Eleonora-Cadiero-Cardinale-De-Donatis-Papa-Francesco-politica1-1024x682.jpg" width="1024" height="682" /></a><figcaption id="caption-attachment-15174" class="wp-caption-text">Il Portavoce del Movimento NOI Fabio Gallo consegna la maglia simbolo del Movimento al Vicario del Santo padre Cardinale Angelo De Donatis</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">Oggi <b>30 Dicembre 2019 a Cosenza, alle ore 17:00</b> nella segreteria sita in Via Panebianco 654 (di fronte piscina comunale), il candidato alla presidenza della Regione Calabria <b>Carlo TANSI</b> <b>aderirà al Decalogo etico</b> <b>promosso dai cattolici sturziani del Movimento NOI.</b> La cerimonia di sottoscrizione del documento che richiama l’individuo ad un serio <b><i>“impegno per una riappropriazione responsabile della politica dei Diritti e dei Doveri”</i></b><i>,</i> è costituito da alcuni punti cardine obbliganti che richiamano contenuti dell’Enciclica <b>“Laudato Sì” di Papa Francesco</b> in termini di rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente e la proposta di attuazione concreta nel programma elettorale e nella futura azione politica, di alcuni articoli della <b>Costituzione Italiana</b> alla base del sospirato “nuovo umanesimo”.</p>
<p><figure id="attachment_14513" aria-describedby="caption-attachment-14513" style="width: 1600px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/carlotansipresidente.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-14513" alt="Il candidato Presidente della Regionale Calabria Carlo Tansi " src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/carlotansipresidente.jpg" width="1600" height="1063" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/carlotansipresidente.jpg 1600w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/carlotansipresidente-300x199.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/carlotansipresidente-406x270.jpg 406w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/carlotansipresidente-1024x680.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></a><figcaption id="caption-attachment-14513" class="wp-caption-text">Il candidato Presidente della Regionale Calabria Carlo Tansi</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo gli Art. 1, 4, 29, 31, 37, 51 perché possano costituire punti ispiratori del programma politico in maniera concreta. Dai Diritti della Donna, al lavoro, all’infanzia, alla salute, il documento rispecchia il <b>programma del candidato Presidente Carlo Tansi, unico, tra l’altro, ad averlo presentato ai cittadini. </b></p>
<p><figure id="attachment_15170" aria-describedby="caption-attachment-15170" style="width: 1024px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-movimento-noi.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-15170" alt="Fabio Gallo Portavoce Nazionale Movimento NOI" src="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/fabio-gallo-movimento-noi-1024x668.jpg" width="1024" height="668" /></a><figcaption id="caption-attachment-15170" class="wp-caption-text">Fabio Gallo Portavoce Nazionale Movimento NOI</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">“Se desideriamo per davvero cambiare le sorti della Calabria – ha affermato il <strong>portavoce del Movimento NOI Fabio Gallo </strong>– dobbiamo avere il coraggio di azioni in grado di determinare il cambiamento. Abbiamo sottoposto questo documento a tutto il mondo della politica calabrese, ma, ad oggi, solo Carlo Tansi ha deciso di aderivi tra i candidati alla Presidenza della Regione Calabria. Evidentemente, è l’unico in grado di produrre eventi di mutamento storici che partono dal basso in un mondo, quello della politica, che si ricicla continuamente trascinando l’intera società civile nel baratro”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/copertinapattofondativo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-15166" alt="copertina patto fondativo" src="http://www.ilvaticanese.it/wp-content/uploads/copertinapattofondativo-726x1024.png" width="726" height="1024" /></a> Il documento già sottoscritto da numerosi cittadini, Fondazioni e Associazioni, partirà alla volta dei Vescovi calabresi e delle mani di <b>Papa Francesco</b> dal cui impulso nasce il Movimento NOI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>LEGGI QUI IL DECALOGO</strong><br />
<a href="http://movimentonoi.it/wp-content/uploads/2019/12/pattofondativo.pdf" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://movimentonoi.it/wp-content/uploads/2019/12/pattofondativo.pdf&amp;source=gmail&amp;ust=1577790540406000&amp;usg=AFQjCNHdiujkh0JUcE38yl2z4M6m0GXyUg">http://movimentonoi.it/wp-<wbr />content/uploads/2019/12/<wbr />pattofondativo.pdf</a></p>
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		<title>L&#8217;Italia scappa tenendo stretta la Costituzione alla vista di Matteo Renzi a nudo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 22:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[giampiero scola]]></category>
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					<description><![CDATA[Mai l&#8217;Italia è stata oggetto di violenza, come quella che scappa da un Matteo Renzi che, per dimostrare quanto sia capace di grandi performance, si è messo letteralmente a nudo, mostrando i suoi peggiori attributi. E&#8217; questa l&#8217;interpretazione che diamo alla vignetta dell&#8217;Avvocato cosentino Giampiero Scola, eccellente caratterista dalla matita davvero appuntita. L&#8217;interpretazione di Giampiero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_11474" aria-describedby="caption-attachment-11474" style="width: 800px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/giampiero-scola.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-11474" alt="La vignetta di Giampiero Scola " src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/giampiero-scola.jpg" width="800" height="572" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/giampiero-scola.jpg 800w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/giampiero-scola-300x214.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/giampiero-scola-377x270.jpg 377w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><figcaption id="caption-attachment-11474" class="wp-caption-text">La vignetta di Giampiero Scola</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: justify;">Mai l&#8217;Italia è stata oggetto di violenza, come quella che scappa da un Matteo Renzi che, per dimostrare quanto sia capace di grandi performance, si è messo letteralmente a nudo, mostrando i suoi peggiori attributi. E&#8217; questa l&#8217;interpretazione che diamo alla vignetta dell&#8217;Avvocato cosentino Giampiero Scola, eccellente caratterista dalla matita davvero appuntita.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione di Giampiero Scola sintetizza una campagna referendaria tramite la quale gli italiani hanno subito ogni forma di insidia che fosse in grado di sostenere il &#8220;sì&#8221;. Un vero e proprio bombardamento mai visto in simili proporzioni effettuato sui cittadini italiani attraverso ogni forma di comunicazione: dalla posta elettronica, alla bannerizzazione martellante sui video di You Tube, alle lettere spedite tramite posta, all&#8217;utilizzo davvero massivo e sfacciato della televisione di Stato. Una pubblicità sfacciata e a tratti simile a quella che potrebbe proporre una batteria di pentole o un materasso ma non certo un intervento sulla Costituzione, cuore palpitante della Democrazia della nostra Repubblica. E così, giustamente e con pudore, l&#8217;Italia raffigurata da Giampiero Scola, afferra la Costituzione e scappa via gridando NO! Una profezia? certamente, la volontà di un paese che ne sta subendo di ogni colore e che dimostra in ogni città e in ogni quartiere, di non gradire le violenze che sta subendo.</p>
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		<title>Riforme? Non fateci Ridere &#8211; di Alessandro Corneli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 22:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Riforme]]></category>
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					<description><![CDATA[di Alessandro Corneli / Avrebbe dovuto essere approvato tutto in settimana (anzi, entro dicembre scorso).  Invece, per le riforme, le cose si complicano per la dura opposizione del M5S, per la neo-opposizione di Forza Italia, per la riemergente opposizione della sinistra del Pd, per alcune obiezioni intelligenti che vanno a scalfire l’ottusità dei testi blindati: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_8922" aria-describedby="caption-attachment-8922" style="width: 790px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/costituzione-italiana.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-8922" alt="costituzione-riforme-parlamento" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/costituzione-italiana.jpg" width="790" height="466" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/costituzione-italiana.jpg 790w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/costituzione-italiana-300x176.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/costituzione-italiana-457x270.jpg 457w" sizes="auto, (max-width: 790px) 100vw, 790px" /></a><figcaption id="caption-attachment-8922" class="wp-caption-text">Apposizione delle firme sulla Costituzione Italiana</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: center;">di Alessandro Corneli /</p>
<p style="text-align: justify;">Avrebbe dovuto essere approvato tutto in settimana (anzi, entro dicembre scorso).  Invece, per le riforme, le cose si complicano per la dura opposizione del M5S, per la neo-opposizione di Forza Italia, per la riemergente opposizione della sinistra del Pd, per alcune obiezioni intelligenti che vanno a scalfire l’ottusità dei testi blindati: non sono ottusi perché blindati, ma blindati perché ottusi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Su tutto, aleggia il grande partito della conservazione</strong>. Renzi tenta di “cambiare tutto perché nulla cambi”, alla solita maniera. Ma c’è chi non vuole correre il più piccolo rischio: meglio non cambiare. Giorgio Napolitano, che  pur aveva invitato a fare le riforme, se n’è andato prima che qualsiasi riforma importante fosse stata fatta. Del resto, aveva giurato fedeltà alla Costituzione e, infatti, era l’ennesimo paradosso italiano un Presidente che aveva giurato fedeltà alla Costituzione e a giorni alterni invitava a modificarla.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’altra anomalia si sta delineando. La riforma della Costituzione fatta dal centrodestra nel 2005, e con la sola maggioranza di centrodestra, fu bocciata al referendum del 2006, voluto dalla sinistra che aveva vinto le elezioni. <strong>Adesso Renzi è sul punto di fare approvare una riforma con lo stesso metodo, con i suoi soli voti</strong>. Napolitano chiedeva le “larghe intese”, ben sapendo che non c’erano e, forse, pensando che non ci sarebbero mai state. Se n’è andato alla ventitreesima ora ed è scoppiato il caos. Adesso anche a Berlusconi quelle riforme non piacciono, con una parziale eccezione per la riforma elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il M5S vuole un dibattito approfondito, come il tema richiederebbe. Ma Renzi non lo vuole perché, anche a un’opinione pubblica distratta, le forzature delle riforme apparirebbero invotabili. Con commovente dedizione, Maria Elena Boschi, giovane ministro delle Riforme, vorrebbe portare al Capo un risultato positivo, ma resta chiusa alle modifiche che pure sarebbero necessarie perché dettate da un minimo di intelligenza costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può fare un Senato, cioè una Camera delle Regioni, dove controllati e controllori sono le stesse persone. Non si possono riportare alcuni poteri allo Stato senza affrontare con chiarezza i limiti e i difetti dell’istituto regionale e ammettere “ci siamo sbagliati”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può fare una legge elettorale in cui almeno la metà degli eletti sono i capilista scelti dal segretario del partito, violando una sentenza della Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La sinistra del Pd vorrebbe che fosse possibile sentire la Corte costituzionale sulla costituzionalità di una legge prima che questa sia votata definitivamente: visti i precedenti, la richiesta sembra saggia. Il testo in esame prevede che a farne la richiesta sia un terzo dei parlamentari: troppi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora la sinistra del Pd vorrebbe che si scorporasse il capitolo delle spese per investimenti dal pareggio di Bilancio previsto in Costituzione: il Governo non può chiedere questo all’Europa e non ammetterlo in Costituzione.  E altro ancora.</p>
<p style="text-align: justify;">Così tutti è rinviato a marzo, ma lo slittamento potrebbe prolungarsi. Perché il partito della conservazione è all’opera e potrebbe trovare una sponda nel presidente Sergio Mattarella, che per il momento sta a guardare.  Benché l’Italia abbia bisogno di riforme, queste devono essere intelligenti, e quelle proposte dal Governo non lo sono.</p>
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		<title>Vogliono cambiare la Costituzione ma non sanno la lingua italiana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 18:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antimafia&Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro corneli]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[de benedetti]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio scalfari]]></category>
		<category><![CDATA[Gaetano Quagliariello]]></category>
		<category><![CDATA[guglielmo epifani]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[matteo renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio Pubblico]]></category>
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					<description><![CDATA[di Alessandro Corneli/grrg.eu/ Gaetano Quagliariello, ministro per le Riforme istituzionali, in una Lettera al Corriere della Sera (11 novembre), rispondendo ad alcuni rilievi del costituzionalista Michele Ainis sulla legge elettorale (Ainis ha sostenuto che il Porcellum, da tutti ufficialmente aborrito, in realtà fa comodo a tutti), afferma: “… Ainis… sa meglio di altri come il governo non intenda abdicare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_7141" aria-describedby="caption-attachment-7141" style="width: 702px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/matteo-renzi-ilparlamentare1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-7141" alt="matteo renzi-politica italiana" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/matteo-renzi-ilparlamentare1.jpg" width="702" height="412" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/matteo-renzi-ilparlamentare1.jpg 702w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/matteo-renzi-ilparlamentare1-300x176.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/matteo-renzi-ilparlamentare1-460x270.jpg 460w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /></a><figcaption id="caption-attachment-7141" class="wp-caption-text">Matteo Renzi</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: center;">di Alessandro Corneli/grrg.eu/</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetano Quagliariello, ministro per le Riforme istituzionali, in una <em>Lettera </em><span style="text-align: justify;">al </span><em style="text-align: justify;">Corriere della Sera</em><span style="text-align: justify;"> (11 novembre), rispondendo ad alcuni rilievi del costituzionalista Michele Ainis sulla legge elettorale (Ainis ha sostenuto che il Porcellum, da tutti ufficialmente aborrito, in realtà fa comodo a tutti), afferma: “… Ainis… sa meglio di altri come il governo non intenda abdicare a quella più complessiva riforma delle istituzioni all’esito della quale il Parlamento dovrebbe orientarsi verso una legge elettorale definitiva e innovativa, ma coerente e connessa alla nuova forma di governo. Si tratta dunque di due propositi </span><em style="text-align: justify;">affatto</em><span style="text-align: justify;"> contraddittori, addirittura complementari”.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Ho evidenziato in corsivo l’avverbio “affatto”, che Quagliariello usa in senso negativo, ma che, nella lingua italiana, ha valore positivo, e significa “del tutto, interamente”. Dal <em>Vocabolario della lingua italiana</em>, Edizione Treccani: “Non ha per se stesso valore negativo; è perciò ritenuto scorretto l’uso del semplice <em>affatto</em>, non raro nelle risposte, col senso di ‘niente affatto, no davvero’”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rispetto della lingua italiana, pertanto, la frase del ministro Quagliariello suona così: “Si tratta dunque di due propositi <em>del tutto</em> contraddittori, addirittura complementari”, che è l’opposto di ciò che intende sostenere. D’accordo con l’uso diffuso di <em>affatto</em> in senso negativo, ma resta il fatto che è un uso “scorretto”, cioè non corretto, sbagliato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci lamentiamo del linguaggio spesso contorto dei testi delle leggi italiane. Inutilmente era stato deciso che avrebbero dovuto essere scritte in modo comprensibile. Niente da fare: la sciatteria continua a imperversare. Ma è una sciatteria che rimanda a una debolezza logica e culturale.</p>
<p style="text-align: justify;">Passo oltre. Domenica 10 novembre, Eugenio Scalfari, su <em>La Repubblica</em>, a una settimana di distanza dal suo pollice verso nei confronti di Beppe Grillo, ha ripetuto l’operazione nei confronti di Matteo Renzi: “è un grande venditore di se stesso, al livello del primo Berlusconi”. Commentando indirettamente la partecipazione di Renzi alla trasmissione <em>Servizio Pubblico</em> (del 7 novembre), ha aggiunto: “I maliziosi potrebbero pensare ad una sua somiglianza con Grillo e con Berlusconi seconda maniera”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paragonare Renzi a Berlusconi, prima e seconda maniera, è una condanna a morte politica</strong>. Non a caso, dall’interno del Pd si sono fatte più forti le critiche al sindaco di Firenze. Anche Guglielmo Epifani, dando per scontato che Renzi concorrerà per la nomina a candidato premier, ha detto che Enrico Letta potrebbe scendere in campo. La partita è aperta: il direttore di <em>Repubblica</em>, Mauro, e De Benedetti, sostengono (ancora?) Renzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giorno dopo, 11 novembre, è intervenuto il <em>Corriere della sera</em> con un articolo di Mari Teresa Meli, la quale ha detto che <strong>Letta difficilmente concorrerà per essere candidato premier in quanto punta a diventare uno dei commissari della Commissione europea</strong>. Quanto a Renzi, “riassume in sé uno strano (per l’Italia) mix di politica liberale in economia e di populismo. Il che significa che, da una parte, attaccherà i privilegi dei sindacati, e della Cgil, in special modo, che difende solo i garantiti, mentre dall’altra attaccherà duramente i poteri forti, i banchieri, la Confindustria e un certo tipo di capitalismo, senza fare troppi sconti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parole della Meli sono chiarificatrici. A <em>Servizio pubblico</em>, Renzi aveva attaccato alcune (sole alcune) istituzioni dei “poteri forti”. Probabilmente<strong>con questo attacco si è giocato molte possibilità di successo</strong>. Tanto è vero che lo stesso Scalfari ha scritto: “Non credo che lo voterò alle primarie del Pd per la semplice ragione che, avendo promesso tutto, la sua eventuale riuscita politica rappresenta (avrebbe dovuto scrivere: rappresenterebbe – ndr) un’imprevedibile avventura e in politica le avventure possono giovare all’avventuriero ma quasi mai al paese che rappresenta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se aggiungiamo che Renzi ha sollevato il problema della trasparenza dei bilanci dei sindacati (ma non quello del prelievo automatico in busta paga dei lavoratori della quota di adesione) e ha detto che, al posto della Cancellieri, si sarebbe dimesso, si comprendono due cose: la prima è il pollice verso di Scalfari nei suoi confronti, la seconda è che il sindaco di Firenze vorrebbe combattere una guerra su due fronti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza di informazione, <strong>Scalfari non si limita a critiche, ma traccia la via</strong>. Elogia Mario Draghi, che non è simpatico e ciarliero come Renzi; propugna la nascita dello Stato federale europeo; afferma che motore di questo avanzamento dell’Europa “dovrebbe essere” la Germania. Il dibattito politico che si profila, quindi, non è semplicemente tra europeisti e anti-europeisti, ma tra chi vuole un’Europa a leadership tedesca e chi non la vuole sotto questa leadership. In altre parole, sessant’anni fa l’Europa fu salvata dagli Stati Uniti; adesso dovrebbe essere salvata dalla Germania.</p>
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		<title>Il Quirinale e l&#8217;art. 67 &#8211; Riflettiamo insieme ad Alessandro Corneli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 18:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro corneli]]></category>
		<category><![CDATA[bersano]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
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					<description><![CDATA[A cura di Alessandro Corneli Stimolato dall’articolo apparso ieri (19 marzo) sul Corriere della sera a firma del costituzionalista Michele Ainis, oggi (20 marzo), un altro illustre costituzionalista, Ugo de Siervo , è intervenuto su La Stampa circa i poteri presidenziali in ordine alla formazione del Governo e, pur essendo più comprensivo nei confronti del Quirinale, ha ammesso che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_5653" aria-describedby="caption-attachment-5653" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Giorgio-Napolitano-2 (2)" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Giorgio-Napolitano-2-21.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5653" title="Giorgio-Napolitano-2 (2)" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Giorgio-Napolitano-2-21.jpg" alt="Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Giorgio-Napolitano-2-21.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Giorgio-Napolitano-2-21-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Giorgio-Napolitano-2-21-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-5653" class="wp-caption-text">Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano</figcaption></figure></p>
<p style="text-align: center;"><strong>A cura di Alessandro Corneli</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Stimolato dall’articolo apparso ieri (19 marzo) sul <em>Corriere della sera</em> a firma del costituzionalista <strong>Michele Ainis,</strong> oggi (20 marzo), un altro illustre costituzionalista, <strong>Ugo de Siervo</strong> , è intervenuto su La <em>Stampa</em> circa i poteri presidenziali in ordine alla formazione del Governo e, pur essendo più comprensivo nei confronti del Quirinale, ha ammesso che “a stretto rigore, la fase delle consultazioni non sarebbe obbligatoria, dal momento che nel testo costituzionale non se ne parla”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, immaginiamo che la delegazione di un partito, in occasione delle consultazioni quirinalizie, dopo un legittimo giro d’orizzonte sulla situazione politica, alle sollecitazioni del Capo dello Stato risponda di non potersi impegnare in nessun modo sulla fiducia a un eventuale Governo in base all’art. 67 della Costituzione: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Ovvero: <strong>nessun segretario di partito o capo di gruppo parlamentare può assicurare che i deputati e i senatori appartenenti all’uno o all’altro daranno il loro voto in un senso o nell’altro</strong>. Non c’è vincolo di mandato, nemmeno di fronte al presidente della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ho alcuna simpatia per Pier Luigi Bersani né per il suo partito, ma gli riconosco il diritto di aspirare ad ottenere un mandato pieno, secondo una interpretazione stretta della Costituzione, per formare un governo poiché sarà poi il Parlamento a dargli o negargli la fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui <strong>è in gioco la natura del sistema politico italiano</strong>: parlamentare, come è descritto e prescritto dalla Costituzione vigente, o presidenziale. <strong>Resta intatto il potere del Capo dello Stato di “nominare” chi ritiene più opportuno</strong>: Bersani, Grasso, Saccomanni, Luca Cordero di Montezemolo, il commissario della nazionale di calcio Prandelli o Adriano Celentano. Ma esula dai suoi poteri porre la condizione dell’esistenza di una maggioranza parlamentare precostituita, che potrebbe comunque liquefarsi in base al’art. 67. Una cosa è il potere di garanzia e altra cosa è un potere politico che sembra rivendicato al di là del dettato costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente il Capo dello Stato ha pieno diritto ad avere una sua personale visione della situazione politica. Ad esempio, può ritenere preferibile (per l’Italia) che è meglio che resti – anche per i soli affari correnti – l’attuale governo Monti, dimissionario, anziché avere, tra un paio di settimane, un governo Bersani che non ottiene la fiducia ma resta in carica per gli affari correnti in quanto entra in funzione con il giuramento, prima del voto delle Camere. Questo diritto gli deriva non in quanto egli partecipi alla politica nazionale ma in quanto la Costituzione gli dà il potere di nomina del presidente del Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Se qualcuno non rispetta le regole, tutti si sentono liberi di non rispettarle. Allo stesso modo è infondata la richiesta del Pdl di avere un Capo dello Stato “di garanzia”: è il Parlamento, allargato ai rappresentanti regionali, che elegge il presidente della Repubblica (art. 83) e nulla è detto circa la maggioranza – larga o ristretta – che lo elegge, nulla è detto che si debba tenere conto degli equilibri tra maggioranza e opposizione. Gli accordi e le intese non sono vietati, ma alla fine prevale il dettato costituzionale. Per uscire da queste strettoie non resta che modificare la Costituzione, ma sempre secondo le regole già definite (art. 138). Questo è lo Stato di diritto.</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>Caso Meredith Kercher: la Sentenza di Perugia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Borrelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Knox]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Assise di Appello di Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Borrelli]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Kercher]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Perugia sul caso Meredith Kercher pone diversi interrogativi che meritano precise  risposte e non come al solito vaghe evanescenti giustificazioni, che nulla smuovono costituendo anche offesa per il cittadino che crede e deve credere nella giustizia. Per non essere fraintesi è opportuno precisare che è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-2835" title="corte-assise-perugia" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/corte-assise-perugia.jpg" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/corte-assise-perugia.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/corte-assise-perugia-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/corte-assise-perugia-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" />La sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Perugia</strong> sul <strong>caso Meredith Kercher</strong> pone diversi interrogativi che meritano precise  risposte e non come al solito vaghe evanescenti giustificazioni, che nulla smuovono costituendo anche offesa per il cittadino che crede e deve credere nella giustizia.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2836" title="meredith_kercher" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/meredith_kercher-150x150.jpg" width="150" height="150" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/meredith_kercher-150x150.jpg 150w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/meredith_kercher-50x50.jpg 50w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />Per non essere fraintesi è opportuno precisare che è giusto, legittimo e democratico,  il principio irrinunciabile  che un altro Giudice controlli l’operato del precedente, per assicurare certezza ad una verità, quanto meno processuale  accertata, ma è anche vero che quando il<strong> thema decidendum</strong> è oggetto di forti attenzioni mediatiche, il Giudice debba essere estremamente pr</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>udente nella valutazione  di tutte le prove, evitando suggestioni o forzature politiche lobbistiche anche se provenienti  da altri stati.</p>
<p>Ora tutti abbiamo appreso  come, prima che la Corte emettesse il verdetto  l’imputata  <strong>Amanda Knox</strong> fosse già pronta<img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-thumbnail wp-image-2837" title="amanda-knox" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/amanda-knox-150x150.jpg" width="150" height="150" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/amanda-knox-150x150.jpg 150w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/amanda-knox-50x50.jpg 50w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" /> a partire, assumendo pubblicamente la veste di una eroina vessata da una giustizia italiana persecutoria ed ingiusta e nessuno ha alzato la voce, tranne il <strong>Procuratore Generale</strong>, per chiedersi se non fosse giusto e doveroso pensare anche all’altra ragazza torturata ed uccisa barbaramente, per uno squallido gioco erotico cui non voleva sottoporsi.<br />
La sentenza lascia quindi legittimamente perplesse tutte le persone libere, scevre da giochi speculativi politici o di lobby, soprattutto allorché si consideri come  gli imputati siano stati assolti con la formula più ampia “<strong>perché il fatto non sussiste &#8220;</strong>, nonostante la Knox sia stata condannata per calunnia nei confronti del giovane Lumumba, con l’unico responsabile Guedè condannato in concorso con altre persone.</p>
<p>E che dire poi della deposizione del Clochard? Non sarebbe stato più corretto, allora, assolvere gli imputati alla luce delle perizie svolte, speriamo in modo corretto, per non essere le prove raccolte in I° grado sufficienti ad irrogare una  pesante condanna?</p>
<p>Attendiamo fiduciosi la motivazione, sperando che in essa ci siano tutte le corrette  risposte ai tanti interrogativi, anche perché il ringraziamento da parte dell’Ambasciata  americana non è piaciuto affatto  ed esso  deve essere ricusato da una <strong>Giustizia italiana</strong> vincolata solo al proprio libero dovere assoluto di giudicare in quanto soggetta esclusivamente alla legge ed alla <strong>Costituzione Italiana</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Giovanni Borrelli</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>La Costituzione Italiana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[il Parlamentare.it]]></category>
		<category><![CDATA[Il parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
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					<description><![CDATA[COSTITUZIONE ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1. L&#8217;Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ilparlamentare.it/2011/01/la-costituzione-italiana/la-costituzione/" rel="attachment wp-att-1117"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-1117" title="Costituzione Italiana" alt="" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione.jpg" width="495" height="278" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione.jpg 495w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione-480x270.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione-250x140.jpg 250w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione-469x263.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/La-Costituzione-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 495px) 100vw, 495px" /></a><strong>COSTITUZIONE ITALIANA<br />
PRINCIPI FONDAMENTALI</strong></p>
<p><strong>Art. 1.</strong></p>
<p>L&#8217;Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.</p>
<p>La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>
<p><strong>Art. 2.</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>
<p><strong>Art. 3.</strong></p>
<p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p>
<p>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>
<p><strong>Art. 4.</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</p>
<p>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un&#8217;attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>
<p><strong>Art. 5.</strong></p>
<p>La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell&#8217;autonomia e del decentramento.</p>
<p><strong>Art. 6.</strong></p>
<p>La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.</p>
<p><strong>Art. 7.</strong></p>
<p>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.</p>
<p>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.</p>
<p><strong>Art. 8.</strong></p>
<p>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.</p>
<p>Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l&#8217;ordinamento giuridico italiano.</p>
<p>I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.</p>
<p><strong>Art. 9.</strong></p>
<p>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.</p>
<p>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</p>
<p><strong>Art. 10.</strong></p>
<p>L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.</p>
<p>La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.</p>
<p>Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l&#8217;effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d&#8217;asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.</p>
<p>Non è ammessa l&#8217;estradizione dello straniero per reati politici.</p>
<p><strong>Art. 11.</strong></p>
<p>L&#8217;Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.</p>
<p><strong>Art. 12</strong></p>
<p>La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.</p>
<p><strong>PARTE I<br />
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<br />
TITOLO I<br />
RAPPORTI CIVILI</strong></p>
<p><strong>Art. 13</strong></p>
<p>La libertà personale è inviolabile.</p>
<p>Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p>
<p>In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l&#8217;autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all&#8217;autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.</p>
<p>È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.</p>
<p>La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>
<p><strong>Art. 14</strong></p>
<p>Il domicilio è inviolabile.</p>
<p>Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.</p>
<p>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.</p>
<p><strong>Art. 15</strong></p>
<p>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.</p>
<p>La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.</p>
<p><strong>Art. 16</strong></p>
<p>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.</p>
<p>Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>
<p><strong>Art. 17</strong></p>
<p>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz&#8217;armi.</p>
<p>Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.</p>
<p>Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>
<p><strong>Art. 18</strong></p>
<p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</p>
<p>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.</p>
<p><strong>Art. 19</strong></p>
<p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>
<p><strong>Art. 20</strong></p>
<p>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d&#8217;una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.</p>
<p><strong>Art. 21</strong></p>
<p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p>
<p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p>
<p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l&#8217;indicazione dei responsabili.</p>
<p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell&#8217;autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all&#8217;autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s&#8217;intende revocato e privo di ogni effetto.</p>
<p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p>
<p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>
<p><strong>Art. 22</strong></p>
<p>Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.</p>
<p><strong>Art. 23</strong></p>
<p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.</p>
<p><strong>Art. 24</strong></p>
<p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.</p>
<p>La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p>Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.</p>
<p>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.</p>
<p><strong>Art. 25</strong></p>
<p>Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.</p>
<p>Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.</p>
<p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.</p>
<p><strong>Art. 26</strong></p>
<p>L&#8217;estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.</p>
<p>Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.</p>
<p><strong>Art. 27.</strong></p>
<p>La responsabilità penale è personale.</p>
<p>L&#8217;imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.</p>
<p>Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p>
<p>Non è ammessa la pena di morte.</p>
<p><strong>Art. 28.</strong></p>
<p>I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.</p>
<p>TITOLO II</p>
<p>RAPPORTI ETICO-SOCIALI</p>
<p><strong>Art. 29.</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.</p>
<p>Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità familiare.</p>
<p><strong>Art. 30.</strong></p>
<p>È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.</p>
<p>Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.</p>
<p>La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.</p>
<p>La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.</p>
<p><strong>Art. 31.</strong></p>
<p>La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l&#8217;adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.</p>
<p>Protegge la maternità, l&#8217;infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.</p>
<p><strong>Art. 32.</strong></p>
<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.</p>
<p>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.</p>
<p><strong>Art. 33.</strong></p>
<p>L&#8217;arte e la scienza sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento.</p>
<p>La Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.</p>
<p>Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.</p>
<p>La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.</p>
<p>È prescritto un esame di Stato per l&#8217;ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio professionale.</p>
<p>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.</p>
<p><strong>Art. 34.</strong></p>
<p>La scuola è aperta a tutti.</p>
<p>L&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.</p>
<p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.</p>
<p>La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>
<p>TITOLO III</p>
<p>RAPPORTI ECONOMICI</p>
<p><strong>Art. 35.</strong></p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.</p>
<p>Cura la formazione e l&#8217;elevazione professionale dei lavoratori.</p>
<p>Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.</p>
<p>Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell&#8217;interesse generale, e tutela il lavoro italiano all&#8217;estero.</p>
<p><strong>Art. 36.</strong></p>
<p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa.</p>
<p>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.</p>
<p>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.</p>
<p><strong>Art. 37.</strong></p>
<p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l&#8217;adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.</p>
<p>La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.</p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.</p>
<p><strong>Art. 38.</strong></p>
<p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all&#8217;assistenza sociale.</p>
<p>I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.</p>
<p>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all&#8217;educazione e all&#8217;avviamento professionale.</p>
<p>Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.</p>
<p>L&#8217;assistenza privata è libera.</p>
<p><strong>Art. 39.</strong></p>
<p>L&#8217;organizzazione sindacale è libera.</p>
<p>Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.</p>
<p>È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.</p>
<p>I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p>
<p><strong>Art. 40.</strong></p>
<p>Il diritto di sciopero si esercita nell&#8217;ambito delle leggi che lo regolano.</p>
<p><strong>Art. 41.</strong></p>
<p>L&#8217;iniziativa economica privata è libera.</p>
<p>Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</p>
<p>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</p>
<p><strong>Art. 42.</strong></p>
<p>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.</p>
<p>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.</p>
<p>La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d&#8217;interesse generale.</p>
<p>La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>
<p><strong>Art. 43.</strong></p>
<p>A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>
<p><strong>Art. 44.</strong></p>
<p>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.</p>
<p>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>
<p><strong>Art. 45.</strong></p>
<p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l&#8217;incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.</p>
<p>La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell&#8217;artigianato.</p>
<p><strong>Art. 46.</strong></p>
<p>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.</p>
<p><strong>Art. 47.</strong></p>
<p>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l&#8217;esercizio del credito.</p>
<p>Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.</p>
<p><strong>TITOLO IV<br />
RAPPORTI POLITICI</strong></p>
<p><strong>Art. 48.</strong></p>
<p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.</p>
<p>Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p>
<p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l&#8217;esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all&#8217;estero e ne assicura l&#8217;effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l&#8217;elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p>
<p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>
<p><strong>Art. 49.</strong></p>
<p>Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.</p>
<p><strong>Art. 50.</strong></p>
<p>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.</p>
<p><strong>Art. 51</strong>.</p>
<p>Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.</p>
<p>La legge può, per l&#8217;ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.</p>
<p>Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.</p>
<p><strong>Art. 52.</strong></p>
<p>La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.</p>
<p>Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l&#8217;esercizio dei diritti politici.</p>
<p>L&#8217;ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.</p>
<p><strong>Art. 53.</strong></p>
<p>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.</p>
<p>Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.</p>
<p><strong>Art. 54.</strong></p>
<p>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.</p>
<p>I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.</p>
<p><strong>PARTE II<br />
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA<br />
TITOLO I<br />
IL PARLAMENTO</strong></p>
<p>Sezione I</p>
<p>Le Camere.</p>
<p><strong>Art. 55.</strong></p>
<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
<p><strong>Art. 56.</strong></p>
<p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p>
<p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p><strong>Art. 57.</strong></p>
<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d&#8217;Aosta uno.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p><strong>Art. 58.</strong></p>
<p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>
<p><strong>Art. 59.</strong></p>
<p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>
<p><strong>Art. 60.</strong></p>
<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>
<p><strong>Art. 61.</strong></p>
<p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>
<p><strong>Art. 62.</strong></p>
<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p>
<p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p>
<p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l&#8217;altra.</p>
<p><strong>Art. 63.</strong></p>
<p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza.</p>
<p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>
<p><strong>Art. 64.</strong></p>
<p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>
<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>
<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>
<p><strong>Art. 65.</strong></p>
<p>La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l&#8217;ufficio di deputato o di senatore.</p>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p>
<p><strong>Art. 66.</strong></p>
<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>
<p><strong>Art. 67.</strong></p>
<p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>
<p><strong>Art. 68.</strong></p>
<p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell&#8217;atto di commettere un delitto per il quale è previsto l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza.</p>
<p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>
<p><strong>Art. 69.</strong></p>
<p>I membri del Parlamento ricevono un&#8217;indennità stabilita dalla legge.</p>
<p><strong>Sezione II<br />
</strong><strong>La formazione delle leggi.</strong></p>
<p><strong>Art. 70.</strong></p>
<p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>
<p><strong>Art. 71.</strong></p>
<p>L&#8217;iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>
<p>Il popolo esercita l&#8217;iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>
<p><strong>Art. 72.</strong></p>
<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l&#8217;urgenza.</p>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
<p><strong>Art. 73.</strong></p>
<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall&#8217;approvazione.</p>
<p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l&#8217;urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>
<p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>
<p><strong>Art. 74.</strong></p>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>
<p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>
<p><strong>Art. 75.</strong></p>
<p>È indetto referendum popolare per deliberare l&#8217;abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>
<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p>
<p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p>
<p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>
<p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>
<p><strong>Art. 76.</strong></p>
<p>L&#8217;esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>
<p><strong>Art. 77.</strong></p>
<p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>
<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p>
<p>I decreti perdono efficacia sin dall&#8217;inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>
<p><strong>Art. 78.</strong></p>
<p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>
<p><strong>Art. 79.</strong></p>
<p>L&#8217;amnistia e l&#8217;indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p>
<p>La legge che concede l&#8217;amnistia o l&#8217;indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p>
<p>In ogni caso l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
<p><strong>Art. 80.</strong></p>
<p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>
<p><strong>Art. 81.</strong></p>
<p>Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>
<p>L&#8217;esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p>
<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p>
<p>Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p>
<p><strong>Art. 82.</strong></p>
<p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p>
<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p><strong>TITOLO II<br />
</strong><strong>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</strong></p>
<p><strong>Art. 83.</strong></p>
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p>
<p>All&#8217;elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d&#8217;Aosta ha un solo delegato.</p>
<p>L&#8217;elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell&#8217;assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>
<p><strong>Art. 84.</strong></p>
<p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d&#8217;età e goda dei diritti civili e politici.</p>
<p>L&#8217;ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p>
<p>L&#8217;assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p>
<p><strong>Art. 85.</strong></p>
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>
<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>
<p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>
<p><strong>Art. 86.</strong></p>
<p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p>
<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>
<p><strong>Art. 87.</strong></p>
<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l&#8217;unità nazionale.</p>
<p>Può inviare messaggi alle Camere.</p>
<p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p>
<p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p>
<p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p>
<p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p>
<p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p>
<p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l&#8217;autorizzazione delle Camere.</p>
<p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p>
<p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p>
<p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>
<p><strong>Art. 88.</strong></p>
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>
<p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
<p><strong>Art. 89.</strong></p>
<p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p>
<p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p><strong>Art. 90</strong>.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p>
<p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>
<p><strong>Art. 91.</strong></p>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p>
<p><strong>TITOLO III<br />
</strong><strong>IL GOVERNO</strong></p>
<p><strong>Sezione I<br />
</strong><strong>Il Consiglio dei ministri.</strong></p>
<p><strong>Art. 92.</strong></p>
<p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.</p>
<p><strong>Art. 93</strong>.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>
<p><strong>Art. 94</strong>.</p>
<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p>
<p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>
<p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p>
<p>Il voto contrario di una o d&#8217;entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p>
<p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>
<p><strong>Art. 95</strong>.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l&#8217;unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l&#8217;attività dei ministri.</p>
<p>I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p>
<p>La legge provvede all&#8217;ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l&#8217;organizzazione dei ministeri.</p>
<p><strong>Art. 96.</strong></p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>
<p>Sezione II</p>
<p>La Pubblica Amministrazione.</p>
<p><strong>Art. 97.</strong></p>
<p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p>
<p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>
<p><strong>Art. 98.</strong></p>
<p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p>
<p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p>
<p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d&#8217;iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all&#8217;estero.</p>
<p><strong>Sezione III<br />
</strong><strong>Gli organi ausiliari.</strong></p>
<p><strong>Art. 99</strong>.</p>
<p>Il Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p>
<p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p>
<p>Ha l&#8217;iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>
<p><strong>Art. 100.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell&#8217;amministrazione.</p>
<p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p>
<p>La legge assicura l&#8217;indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>
<p><strong>TITOLO IV<br />
</strong><strong>LA MAGISTRATURA</strong></p>
<p><strong>Sezione I<br />
</strong><strong>Ordinamento giurisdizionale.</strong></p>
<p><strong>Art. 101.</strong></p>
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p>
<p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>
<p><strong>Art. 102.</strong></p>
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p>
<p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all&#8217;amministrazione della giustizia.</p>
<p><strong>Art. 103.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p>
<p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p>
<p>I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>
<p><strong>Art. 104.</strong></p>
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>
<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>
<p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p>
<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p>
<p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>
<p><strong>Art. 105.</strong></p>
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell&#8217;ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>
<p><strong>Art. 106.</strong></p>
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p>
<p>La legge sull&#8217;ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p>
<p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all&#8217;ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d&#8217;esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>
<p><strong>Art. 107.</strong></p>
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall&#8217;ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>
<p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l&#8217;azione disciplinare.</p>
<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p>
<p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Art. 108.</p>
<p>Le norme sull&#8217;ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p>
<p>La legge assicura l&#8217;indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all&#8217;amministrazione della giustizia.</p>
<p><strong>Art. 109.</strong></p>
<p>L&#8217;autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>
<p><strong>Art. 110.</strong></p>
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l&#8217;organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>
<p><strong>Sezione II<br />
</strong><strong>Norme sulla giurisdizione.</strong></p>
<p><strong>Art. 111.</strong></p>
<p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p>
<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1</p>
<p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell&#8217;accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l&#8217;interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell&#8217;accusa e l&#8217;acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p>
<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell&#8217;imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all&#8217;interrogatorio da parte dell&#8217;imputato o del suo difensore.</p>
<p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell&#8217;imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p>
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p>
<p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.</p>
<p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>
<p><strong>Art. 112.</strong></p>
<p>Il pubblico ministero ha l&#8217;obbligo di esercitare l&#8217;azione penale.</p>
<p><strong>Art. 113.</strong></p>
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p>
<p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p>
<p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>
<p><strong>TITOLO V<br />
</strong><strong>LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI</strong></p>
<p><strong>Art. 114</strong>.</p>
<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.</p>
<p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>
<p><strong>Art. 115.</strong></p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3</p>
<p><strong>Art. 116.</strong></p>
<p>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p>
<p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all&#8217;articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>
<p><strong>Art. 117</strong>.</p>
<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p>
<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p>
<p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea;</p>
<p>b) immigrazione;</p>
<p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p>
<p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p>
<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p>
<p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p>
<p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p>
<p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p>
<p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p>
<p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p>
<p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>
<p>n) norme generali sull&#8217;istruzione;</p>
<p>o) previdenza sociale;</p>
<p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p>
<p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p>
<p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale; opere dell&#8217;ingegno;</p>
<p>s) tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali.</p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni; commercio con l&#8217;estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell&#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p>
<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
<p><strong>Art. 118.</strong></p>
<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>
<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell&#8217;articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>
<p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
<p><strong>Art. 119.</strong></p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>
<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E&#8217; esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
<p><strong>Art. 120.</strong></p>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l&#8217;esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>
<p><strong>Art. 121.</strong></p>
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p>
<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p>
<p>La Giunta regionale è l&#8217;organo esecutivo delle Regioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>
<p><strong>Art. 122.</strong></p>
<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p>
<p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p>
<p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>
<p><strong>Art. 123.</strong></p>
<p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>
<p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l&#8217;apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p>
<p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p>
<p><strong>Art. 124.</strong></p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p><strong>Art. 125.</strong></p>
<p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l&#8217;ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>
<p><strong>Art. 126.</strong></p>
<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p>
<p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>
<p>L&#8217;approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l&#8217;impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>
<p><strong>Art. 127</strong>.</p>
<p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>
<p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un&#8217;altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell&#8217;atto avente valore di legge.</p>
<p><strong>Art. 128</strong>.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p><strong>Art. 129</strong>.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p><strong>Art. 130.</strong></p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p><strong>Art. 131</strong>.</p>
<p><strong>Sono costituite le seguenti Regioni</strong>:</p>
<p>Piemonte;</p>
<p>Valle d&#8217;Aosta;</p>
<p>Lombardia;</p>
<p>Trentino-Alto Adige;</p>
<p>Veneto;</p>
<p>Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p>Liguria;</p>
<p>Emilia-Romagna;</p>
<p>Toscana;</p>
<p>Umbria;</p>
<p>Marche;</p>
<p>Lazio;</p>
<p>Abruzzi;</p>
<p>Molise;</p>
<p>Campania;</p>
<p>Puglia;</p>
<p>Basilicata;</p>
<p>Calabria;</p>
<p>Sicilia;</p>
<p>Sardegna.</p>
<p>Art. 132.</p>
<p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d&#8217;abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p>
<p>Si può, con l&#8217;approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un&#8217;altra.</p>
<p><strong>Art. 133.</strong></p>
<p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell&#8217;ambito d&#8217;una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>
<p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>
<p><strong>TITOLO VI<br />
</strong><strong>GARANZIE COSTITUZIONALI</strong></p>
<p><strong>Sezione I<br />
</strong><strong>La Corte Costituzionale.</strong></p>
<p><strong>Art. 134.</strong></p>
<p>La Corte costituzionale giudica:</p>
<p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p>
<p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p>
<p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>
<p><strong>Art. 135</strong>.</p>
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d&#8217;esercizio.</p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p>
<p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall&#8217;esercizio delle funzioni.</p>
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall&#8217;ufficio di giudice.</p>
<p>L&#8217;ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l&#8217;esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p>
<p>Nei giudizi d&#8217;accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l&#8217;eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>
<p><strong>Art. 136.</strong></p>
<p>Quando la Corte dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p>
<p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>
<p><strong>Art. 137.</strong></p>
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d&#8217;indipendenza dei giudici della Corte.</p>
<p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p>
<p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>
<p>Sezione II</p>
<p>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</p>
<p><strong>Art. 138.</strong></p>
<p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p>
<p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>
<p><strong>Art. 139.</strong></p>
<p>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>
<p><strong>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</strong></p>
<p><strong>I</strong></p>
<p>Con l&#8217;entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.</p>
<p><strong>II</strong></p>
<p>Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.</p>
<p><strong>III</strong></p>
<p>Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell&#8217;Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:</p>
<p>sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;</p>
<p>hanno fatto parte del disciolto Senato;</p>
<p>hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all&#8217;Assemblea Costituente;</p>
<p>sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;</p>
<p>hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.</p>
<p>Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.</p>
<p>Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L&#8217;accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.</p>
<p><strong>IV</strong></p>
<p>Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.</p>
<p><strong>V</strong></p>
<p>La disposizione dell&#8217;art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.</p>
<p><strong>VI</strong></p>
<p>Entro cinque anni dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.</p>
<p>Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all&#8217;articolo 111.</p>
<p><strong>VII</strong></p>
<p>Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull&#8217;ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell&#8217;ordinamento vigente.</p>
<p>Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell&#8217;articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all&#8217;entrata in vigore della Costituzione.</p>
<p><strong>VIII</strong></p>
<p>Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione.</p>
<p>Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l&#8217;esercizio.</p>
<p>Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.</p>
<p><strong>IX</strong></p>
<p>La Repubblica, entro tre anni dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.</p>
<p><strong>X</strong></p>
<p>Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all&#8217;art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l&#8217;art. 6.</p>
<p><strong>XI</strong></p>
<p>Fino a cinque anni dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell&#8217;articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l&#8217;obbligo di sentire le popolazioni interessate.</p>
<p><strong>XII</strong></p>
<p>È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.</p>
<p>In deroga all&#8217;articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.</p>
<p><strong>XIII</strong></p>
<p>I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.</p>
<p><strong>XIV</strong></p>
<p>I titoli nobiliari non sono riconosciuti.</p>
<p>I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.</p>
<p>L&#8217;Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.</p>
<p>La legge regola la soppressione della Consulta araldica.</p>
<p><strong>XV</strong></p>
<p>Con l&#8217;entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull&#8217;ordinamento provvisorio dello Stato.</p>
<p><strong>XVI</strong></p>
<p>Entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.</p>
<p><strong>XVII</strong></p>
<p>L&#8217;Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.</p>
<p>Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l&#8217;Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.</p>
<p>In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.</p>
<p>I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.</p>
<p>L&#8217;Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.</p>
<p><strong>XVIII</strong></p>
<p>La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell&#8217;Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.</p>
<p>Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l&#8217;anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.</p>
<p>La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.</p>
<p>La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.</p>
<p><strong>ENRICO DE NICOLA</strong></p>
<p><strong>Controfirmano:</strong></p>
<p><strong>Il Presidente dell&#8217;Assemblea Costituente :</strong></p>
<p><strong>UMBERTO TERRACINI</strong></p>
<p><strong>Il Presidente del Consiglio dei Ministri:</strong></p>
<p><strong>DE GASPERI ALCIDE</strong></p>
<p><strong>Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI</strong></p>
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		<title>La Camera dei Deputati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Il Parlamentare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dal Quirinale]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Camera dei Deputati]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[il Parlamentare.it]]></category>
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					<description><![CDATA[Per conoscere la Camera dei Deputati e le sue attività clicca qui: Camera dei Deputati La Camera dei deputati rappresenta tutti gli italiani: per questo a Montecitorio si è svolta, e si svolge ogni giorno, una parte della storia della nostra democrazia. Qui si approvano le leggi che regolano la vita dei cittadini; qui si [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_5533" aria-describedby="caption-attachment-5533" style="width: 469px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="camera-deputati" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/camera-deputati.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5533" title="camera-deputati" alt="Montecitorio" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/camera-deputati.jpg" width="469" height="263" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/camera-deputati.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/camera-deputati-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/camera-deputati-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 469px) 100vw, 469px" /></a><figcaption id="caption-attachment-5533" class="wp-caption-text">Montecitorio</figcaption></figure></p>
<p><strong>Per conoscere la Camera dei Deputati e le sue attività clicca qui: <a title="Camera dei Deputati" href="http://www.camera.it/1" target="_self">Camera dei Deputati</a></strong></p>
<p><strong>La Camera dei deputati rappresenta tutti gli italiani:</strong><br />
per questo a Montecitorio si è svolta, e si svolge ogni giorno, una parte della storia della nostra democrazia.<br />
Qui si approvano le leggi che regolano la vita dei cittadini; qui si discutono i problemi che un mondo in continua evoluzione pone al Paese nel suo insieme e agli uomini e alle donne di cui è fatto.<br />
Questo canale del sito parla della Camera e del significato del lavoro che vi si svolge, racconta del ruolo dei deputati, del Presidente e delle altre componenti dell’Istituzione ed è un invito per ogni cittadino ad entrare di persona a Montecitorio per conoscere da vicino i luoghi dove si discute e si opera in nome di tutti.</p>
<p><strong>La Camera esamina e approva le leggi, sia di iniziativa del Governo</strong>, sia di iniziativa parlamentare (singoli deputati e senatori &#8211; ciascuno nella Camera a cui appartiene), sia di iniziativa popolare (50.000 elettori), sia ancora d&#8217;iniziativa del Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro o dei Consigli regionali.<br />
Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle 14 Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso dall’ Assemblea.<br />
La Camera delibera anche su ogni revisione della Costituzione.</p>
<p><figure id="attachment_1104" aria-describedby="caption-attachment-1104" style="width: 495px" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Camera dei Deputati" href="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1104" title="Camera dei Deputati" alt="Aula di Montecitorio" src="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati.jpg" width="495" height="278" srcset="https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati.jpg 495w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati-300x168.jpg 300w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati-480x270.jpg 480w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati-250x140.jpg 250w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati-469x263.jpg 469w, https://ilparlamentare.it/wp-content/uploads/Camera-dei-Deputati-160x90.jpg 160w" sizes="auto, (max-width: 495px) 100vw, 495px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1104" class="wp-caption-text">Aula di Montecitorio</figcaption></figure></p>
<p><strong>Il percorso di una Legge:<br />
</strong>La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell&#8217;identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:<br />
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa) l&#8217;approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima la trasmissione del testo all&#8217;altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all&#8217;altra, finchè non venga approvato da entrambe nell&#8217;identica formulazione (è la così detta navette) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.<br />
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:<br />
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell&#8217;economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;<br />
Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un&#8217;istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un&#8217;unica relazione e un solo testo l&#8217;Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere &#8211; eventualmente incaricando un Comitato ristretto &#8211; alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l&#8217;esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all&#8217;istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l&#8217;Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranzada parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l&#8217;esame in sede referente.</p>
<p>La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l&#8217;intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l&#8217;esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.</p>
<p>Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:</p>
<p>L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);</p>
<p>L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall&#8217;Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l&#8217;Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.</p>
<p>Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.</p>
<p>Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.</p>
<p>La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell&#8217;inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p>La legge entra in vigore &#8211; e diviene quindi obbligatoria per tutti &#8211; il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.</p>
<p>Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.</p>
<p>Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l&#8217;esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell&#8217;approvare un testo perfettamente identico.</p>
<p><strong>La revisione della Costituzione</strong>:<br />
Il testo originario della Costituzione ha subito negli anni alcune modificazioni, approvate secondo il procedimento previsto dall&#8217;art.138 Cost.: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, che ciascuna Camera adotta con un intervallo non inferiore a tre mesi rispetto alla data della prima, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione.<br />
La fase della prima deliberazione si svolge secondo la <a href="http://www.camera.it/14?conoscerelacamera=205" target="_blank">procedura ordinaria </a>e si conclude quando entrambe le Camere abbiano approvato un identico testo.<br />
Ai fini della seconda deliberazione, si applica una procedura speciale. Dopo la discussione generale, si passa direttamente alla votazione finale senza esaminare gli articoli: non sono ammessi emendamenti, questioni pregiudiziali e sospensive, nè richieste di stralcio, nè ordini del giorno.<br />
Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo approvato, un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque consigli regionali possono richiedere che il testo sia sottoposto a referendum popolare, tranne che nel caso in cui la legge sia stata approvata da ciascuna Camera, nella seconda deliberazione, a maggioranza di due terzi dei propri componenti.<br />
L&#8217;elenco delle leggi di revisione costituzionale che hanno modificato il testo della Carta dal 1962, e delle altre leggi costituzionali, i documenti e i materiali riguardanti le proposte di riforma costituzionale esaminate dal Parlamento nel corso degli anni, sono consultabili sul sito satellite <a href="http://www.camera.it/eventicostituzione2007/riforme/133/schedabase.html" target="_self">Piattaforma didattica sulla Costituzione.</a></p>
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